Prescrizione e percezione del danno da investimento finanziario (Cass. civ. Sez. I n. 8178 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intermediazione finanziaria, il termine decennale di prescrizione dell’azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi dell’intermediario non decorre dalla data di acquisto dei titoli, bensì dal momento in cui il pregiudizio patrimoniale si manifesta in concreto, divenendo oggettivamente percepibile per il cliente secondo il metro dell’ordinaria diligenza. L’individuazione di tale momento dipende dalle circostanze del singolo caso e richiede un quid pluris, anche un evento anomalo, che disveli il rischio taciuto e concretizzi la lesione; non è sufficiente la fisiologica fluttuazione del valore dei titoli sul mercato. L’atto di costituzione in mora e l’istanza di mediazione interrompono la prescrizione solo se recettizi e se ne è provata la comunicazione al debitore. In sede giudiziale il diritto alla documentazione bancaria ex art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385/1993 può essere esercitato con l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ. solo se strumentale a una domanda determinata.
Il Fatto
Gli eredi di un investitore convenivano in giudizio una banca chiedendo di accertare la nullità di acquisti di obbligazioni estere effettuati nei primi anni duemila per mancanza di forma scritta, ovvero la risoluzione contrattuale per grave inadempimento con risarcimento dei danni. Dopo l’insolvenza dello Stato emittente l’investitore aveva rivenduto i titoli, registrando rilevanti minusvalenze.
Il Tribunale rigettava la domanda per l’impossibilità di risalire ai fatti posti a fondamento dell’azione. La Corte d’appello rigettava l’appello ritenendo il diritto prescritto, per essere decorso il termine decennale dalla data di acquisto dei titoli, e giudicando la richiesta di esibizione documentale non strumentale a una domanda determinata. Gli eredi ricorrono per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato, ma per un percorso argomentativo diverso da quello del giudice di merito. La Corte ribadisce che, in ambito di intermediazione finanziaria, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine di acquisto, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte precisa che il diritto al risarcimento si prescrive da quando il danneggiato, con l’ordinaria diligenza, sia stato in grado di conoscere l’illecito, il danno, il nesso causale e l’elemento soggettivo. In materia finanziaria, il momento di percepibilità dipende dalle circostanze del singolo caso, poiché i titoli non sono assimilabili ad altri beni mobili e il danno non può derivare dalla fisiologica fluttuazione del valore sul mercato secondario: occorre un quid pluris, anche un evento anomalo, che disveli il rischio taciuto e concretizzi la lesione.
Nella specie l’evento anomalo è correttamente ravvisato nel default dello Stato emittente, e non nella data di acquisto dei titoli. Tuttavia i ricorrenti non hanno dimostrato la regolare notifica dell’introduzione del procedimento di mediazione, né tale documento è stato indicato o trascritto nel ricorso. La Corte ricorda che l’atto di costituzione in mora è atto unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta ed è idoneo a interrompere la prescrizione ex art. 2943, comma 4, cod. civ. solo se giunge nella sfera di conoscenza del debitore, secondo la presunzione dell’art. 1335 cod. civ. Ne consegue che il termine decennale non può dirsi interrotto.
Il secondo motivo è infondato. La Corte dà conto del mutamento di orientamento: il diritto del cliente alla copia della documentazione ex art. 119, comma 4, TUB può essere esercitato in sede giudiziale con l’istanza ex art. 210 cod. proc. civ., a condizione che la documentazione sia stata prima richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato senza giustificazione. Nella specie l’istanza era funzionale a una domanda indeterminata, mancando persino la prova del rapporto contrattuale sui titoli oggetto di acquisto. Il terzo motivo, sulla mancata compensazione delle spese, è infondato, perché la domanda era generica e non conforme all’orientamento richiamato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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