Cessione in blocco e onere probatorio del cessionario dopo contestazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 23433 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione in blocco di crediti ai sensi dell’art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario solo in assenza di contestazioni specifiche da parte del debitore. Qualora il debitore sollevi una contestazione puntuale, circostanziata e tempestiva circa l’inclusione del proprio rapporto nell’operazione, la mera produzione dell’avviso non è più idonea allo scopo. Grava allora sul cessionario, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di fornire prova rigorosa della titolarità, dimostrando con certezza la riferibilità del credito alla cessione. Tale prova può essere assolta anche con documenti alternativi al contratto di cessione, purché dotati di adeguata attendibilità e riferibilità, come dichiarazioni univoche del cedente.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal debitore avverso un’esecuzione immobiliare intrapresa in forza di un atto di precetto notificato nel 1995, relativo a un mutuo fondiario contratto con l’originario creditore. Nel corso del giudizio di merito, il credito era stato ceduto in blocco, prima a una società cessionaria e poi, tramite ulteriore cessione, alla società che era intervenuta in appello ai sensi dell’art. 111 c.p.c. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l’opposizione. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato estinto il credito azionato per intervenuto pagamento, ma aveva confermato l’esistenza di un debito residuo per rate insolute, rigettando le ulteriori censure del debitore relative alla titolarità del credito in capo alla cessionaria, alla natura fondiaria del mutuo e alla usurarietà degli interessi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il primo motivo di ricorso, con il quale il debitore deduceva la carenza di legittimazione attiva della società controricorrente, contestando l’idoneità della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a dimostrare l’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione. I giudici di legittimità ricostruiscono il principio, ormai consolidato, secondo cui l’avviso pubblicato non ha valore meramente informativo ma, ove indichi per categorie i crediti ceduti in modo da consentirne l’individuazione senza incertezze, può provare la titolarità in capo al cessionario, ma solo in mancanza di contestazioni. Se il debitore deduce elementi concreti che pongano in dubbio la riferibilità del proprio rapporto, l’onere probatorio si sposta e il cessionario deve fornire una dimostrazione più rigorosa, senza che però sia imposta la produzione necessaria del contratto di cessione.
Nel caso di specie, la Corte ritiene la censura infondata. La sentenza impugnata non aveva desunto la prova della titolarità solo dall’avviso, ma aveva valorizzato il contenuto del medesimo, che prevedeva la messa a disposizione dei dati identificativi dei crediti sul sito internet del cessionario ai sensi della legge n. 130/1999. Tali elementi erano stati ritenuti idonei a integrare la prova della successione nel credito. Le ulteriori doglianze del ricorrente tendevano, ad avviso della Corte, a una rivalutazione del giudizio di fatto o si fondavano su profili non ritualmente introdotti nei gradi precedenti.
Quanto al secondo motivo, relativo alla natura fondiaria del mutuo, la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente e quello di omessa pronuncia non ricorrono quando la decisione si fondi sul nomen iuris attribuito dalle parti e respinga le contestazioni con una argomentazione intelligibile. Rileva inoltre che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, sicché le modalità di provvista e la destinazione della somma sono irrilevanti per la sua validità.
Sul terzo motivo, concernente l’usura, la Corte precisa che il principio delle Sezioni Unite sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta non si estende al caso in cui il superamento della soglia derivi dall’esercizio dello ius variandi ex art. 118 T.U.B., che configurerebbe una nuova pattuizione. Tuttavia, nel caso concreto non era stato allegato né accertato alcun esercizio di tale facoltà, rendendo la doglianza una mera prospettazione di usura sopravvenuta.
Infine, in merito agli interessi moratori, la Corte conferma l’applicabilità della disciplina antiusura ma esclude che la loro eventuale nullità comporti la gratuità dell’intero rapporto. La sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è riferita ai soli corrispettivi; per i moratori nulli opera la sostituzione automatica con il tasso degli interessi legittimamente pattuiti o con quello legale, ai sensi dell’art. 1224 c.c. Il motivo viene rigettato anche perché la sentenza impugnata non presentava vizi di omessa pronuncia, risultando il rigetto implicito delle contestazioni. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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