Abilitazione e 24 CFU non equipollenti per le graduatorie di supplenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7084 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione all’insegnamento. Ad essi non possono essere equiparati i soggetti che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie didattiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica introdotta dal d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla legge n. 79 del 2022. Tali aspiranti devono trovare collocazione nella III fascia delle medesime graduatorie. L’indicazione dei titoli di accesso al concorso pubblico non ridefinisce, di riflesso, il concetto di abilitazione.

Il Fatto

Il controricorrente, in possesso di laurea e di 24 CFU in materie psico-antropo-pedagogiche e metodologie didattiche, era iscritto nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente. Egli ha chiesto l’accertamento del proprio diritto all’inserimento nella II fascia, sostenendo che quei titoli fossero intrinsecamente abilitanti e consentissero l’accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati ex art. 17 del d.lgs. n. 59 del 2017.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 333/2019, ha rigettato la domanda. La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 56/2021, ha invece accolto l’appello. Il Ministero dell’Istruzione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della normativa di settore.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce l’evoluzione del sistema di reclutamento e formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Muovendo dall’art. 402 del d.lgs. n. 297 del 1994, rileva che fino al 1999 l’abilitazione conseguiva, nella maggior parte dei casi, al positivo esito del concorso per divenire docente di ruolo. I primi cambiamenti si sono avuti con le SSIS, poi sostituite dai TFA, percorsi formativi abilitanti ulteriori rispetto al semplice titolo di studio.

Il d.lgs. n. 59 del 2017 ha soppresso i TFA e introdotto il sistema FIT, che posticipava l’abilitazione al superamento del concorso e alla immissione in ruolo. Tale percorso, mai divenuto operativo, è stato abolito dalla legge n. 145 del 2018, che ha ricondotto l’abilitazione al superamento dei concorsi periodici. Il d.l. n. 36 del 2022, conv. dalla legge n. 79 del 2022, ha poi ripristinato un percorso abilitante antecedente al concorso.

Secondo la Corte, la sola laurea ha consentito in via meramente transitoria la partecipazione ai concorsi e l’attribuzione delle supplenze, ma non ha mai costituito titolo abilitante. L’abilitazione si ottiene o superando il concorso pubblico senza assunzione o completando appositi percorsi formativi, non comparabili con il possesso congiunto di laurea e 24 CFU. La modifica dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017 si spiega con il venir meno del percorso FIT, non con una pretesa equiparazione dei titoli.

La Corte valorizza l’art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 59 del 2017, ove il superamento delle prove concorsuali costituisce abilitazione, e l’art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007, che riserva la II fascia agli aspiranti forniti di specifica abilitazione o idoneità a concorso. Le graduatorie ad esaurimento, richiamate dall’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, riguardano soggetti abilitati.

La Corte condivide l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VII n. 8983 del 2022) e ritiene manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., essendo la posizione degli abilitati oggettivamente differenziata. Il ricorso è accolto; la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto delle originarie domande e la compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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