Usucapione del fondo occupato dalla P.A. e occupazione usurpativa (Cass. civ. Sez. II n. 7083 del 15.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’occupazione usurpativa di un fondo da parte della P.A. è compatibile con l’usucapione del fondo medesimo in favore dell’ente occupante, poiché la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, con il solo limite di diritto comune dell’intervenuta usucapione. Non rileva in senso contrario la facoltà di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, essendo l’acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l’acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione. In caso di occupazione usurpativa, nella quale manca la dichiarazione di pubblica utilità, resta esclusa l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica e al proprietario va riconosciuta la tutela reale e cautelare, oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 cod. civ..

Il Fatto

Un privato convenne in giudizio davanti al Tribunale di Grosseto il Comune sul cui territorio si trovavano alcuni terreni di sua proprietà, occupati dall’ente fin dagli anni Sessanta e sui quali era stato realizzato un mattatoio con annesso magazzino, senza esproprio né compravendita. Chiese la condanna dell’ente al rilascio dei beni o, in via alternativa, la corresponsione di un indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. Il Comune contestò la domanda e propose riconvenzionale di usucapione.

Il Tribunale accolse la domanda attorea e respinse la riconvenzionale. La Corte d’appello ribaltò l’esito: respinse la domanda del proprietario e, in accoglimento della riconvenzionale, dichiarò l’acquisto per usucapione degli immobili in favore del Comune. L’erede dell’attore originario ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione del rapporto tra occupazione di fatto da parte della P.A. e usucapione del fondo in capo all’ente occupante. Richiama l’indirizzo nomofilattico espresso dalla Sez. II n. 18445 del 28.06.2023, in connessione con la Sez. I n. 11147 del 04.07.2012, secondo cui l’occupazione usurpativa è compatibile con l’usucapione, perché l’assenza dei presupposti del potere ablativo lascia integra la facoltà del proprietario di rivendicare il bene.

La Corte chiarisce che, in caso di occupazione usurpativa, mancando la dichiarazione di pubblica utilità, non si produce alcuna acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica: il proprietario resta tale e può avvalersi della tutela reale e cautelare, oltre al risarcimento del danno. Trattandosi di illecito permanente, questo cessa solo per effetto della restituzione, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell’occupante o della rinunzia del proprietario.

Il giudice d’appello, attenendosi a tale principio, ha escluso i presupposti dell’acquisizione sanante, non essendo stata avviata alcuna procedura espropriativa: il Comune aveva agito iure privatorum, coltivando una trattativa privatistica conclusasi nel maggio 1964 con lo scambio di proposta e accettazione. Da ciò la Corte trae la ricaduta sulla decorrenza del termine per usucapire e sul termine ex art. 2935 cod. civ., a partire dal quale il proprietario poteva agire.

Quanto agli altri motivi, la Corte li dichiara inammissibili: essi sollecitano una rivalutazione nel merito degli esiti probatori, non consentita in sede di legittimità. L’apprezzamento del giudice del merito in ordine agli elementi del possesso ad usucapionem è incensurabile se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici, come nella specie. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore somma ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *