Lavoro straordinario pubblico impiego retribuibile con consenso datoriale anche implicito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19197 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione. Rileva, in particolare, che la prestazione non sia resa insciente o prohibente domino, essendo sufficiente che sia coerente con la volontà del soggetto preposto. Il diritto al compenso prescinde dalla validità della richiesta autorizzativa e dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, i quali possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione. Il consenso datoriale è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 2108 cod. civ.. La prova del lavoro straordinario può essere data anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall’art. 3, comma 83, legge n. 244/2007.

Il Fatto

Un dipendente di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, inquadrato come operaio specializzato, ha chiesto al giudice del lavoro l’accertamento dell’inadempimento della datrice e la condanna al pagamento di somme per il tragitto casa-lavoro, per 20 minuti di lavoro straordinario per giornata lavorativa e per il risarcimento del danno da mancata messa a disposizione di acqua potabile, servizi igienici e rifugio ad uso spogliatoio.

Il Tribunale ha rigettato le domande. In appello la Corte territoriale ha ritenuto fondata la censura riguardante l’omessa pronuncia sul lavoro straordinario e ha condannato l’agenzia al pagamento della relativa retribuzione, liquidata sulla base dei conteggi peritali non contestati specificamente. Ha invece escluso il diritto al rimborso delle spese di percorrenza e ha rilevato il difetto di allegazione e di prova sulle forniture di acqua e servizi igienici. L’agenzia ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’agenzia deduceva la natura pubblicistica del rapporto di lavoro, assumendo l’inapplicabilità della contrattazione collettiva privatistica di settore. La Corte ha respinto la censura, richiamando la giurisprudenza formatasi su Cass. nn. 23716/2024-23894/2024 e il quadro della legge regionale Puglia n. 3 del 2010. L’art. 12, comma 3 di tale legge prevede espressamente che al personale operaio dell’agenzia si applichi il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

La Corte ha collocato questa disciplina in continuità con la legge n. 124 del 1985 e la legge n. 205 del 1962, che già consentivano all’amministrazione forestale di assumere operai con contratti di diritto privato. Il modello è stato poi confermato dall’art. 7-bis del d.l. n. 120 del 2021, convertito dalla legge n. 155 del 2021, che ribadisce l’applicazione dei contratti collettivi privatistici agli addetti ai lavori agricoli e forestali.

Con il secondo motivo l’agenzia sosteneva che, in assenza di sistemi automatici di rilevazione delle presenze, il lavoro straordinario non potesse essere retribuito. La Corte ha richiamato l’art. 3, comma 83, legge n. 244/2007 e ha ribadito l’orientamento secondo cui il diritto al compenso presuppone la previa autorizzazione, ma è integrato dall’art. 2126 cod. civ. quando la prestazione sia stata resa in modo coerente con la volontà datoriale. Le Sezioni Unite e le sezioni semplici richiamate hanno chiarito che l’eventuale violazione dei vincoli di spesa si traduce in una responsabilità contabile dei funzionari, non in un danno per il lavoratore.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui la prova del lavoro straordinario può essere fornita anche per testi, indipendentemente dall’attivazione dei sistemi automatici di rilevazione. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato la sussistenza dell’autorizzazione datoriale sulla base della deposizione testimoniale.

Con il terzo motivo l’agenzia censurava il riconoscimento dell’indennità chilometrica. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, non cogliendo il decisum: la Corte territoriale aveva infatti escluso il diritto al rimborso, sicché la doglianza non era conferente. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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