Onere di allegazione e riparto probatorio su turni e indennità enti locali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21382 del 25.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione di violazione o falsa applicazione di norme contrattuali collettive, di mancanza assoluta di motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. L’accertamento dell’effettiva turnazione equilibrata ed avvicendata del personale, quale presupposto dell’indennità di turno di cui all’art. 22 CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000, è riservato al giudice del merito ed è sindacabile in legittimità solo sotto il profilo logico-formale. L’azione di ripetizione dell’indebito per somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione è soggetta alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., poiché nell’indebito la periodicità è frutto delle erogazioni risultate non dovute. Il ricorso che omette di indicare e trascrivere gli atti e i documenti su cui si fonda è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il Fatto

Due agenti della polizia municipale di un ente locale convenivano in giudizio il Comune datore di lavoro, chiedendo il pagamento di una retribuzione maggiorata per ogni giornata lavorata oltre il sesto giorno consecutivo, oltre al risarcimento del danno da usura psicofisica. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’ente a corrispondere la maggiorazione del 50% e rigettando in parte la riconvenzionale.

La Corte d’appello, in riforma parziale, riconosceva la maggiorazione del 50% calcolata sui prospetti prodotti dal Comune e confermava il diritto all’indennità di turno, respingendo la richiesta restitutoria dell’ente relativa all’indennità di turnazione e accogliendo quella relativa all’art. 24, comma 2, CCNL. Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso principale e i lavoratori ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale dell’ente è dichiarato inammissibile. La Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge o un omesso esame di un fatto decisivo, ma si miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo grado di merito, richiamando Cass. S.U. n. 34476 del 2021 e Cass. n. 8758 del 2017.

Nel caso concreto la Corte territoriale non aveva affermato la sussistenza di un orario spezzato, ma aveva accertato in fatto la rotazione effettiva ed equilibrata dei turni secondo le disposizioni datoriali, con conseguente correttezza del riconoscimento dell’indennità ex art. 22, comma 5, CCNL. La censura, pertanto, chiedeva un diverso accertamento di merito.

Passando al ricorso incidentale, il primo motivo è infondato. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui né la disciplina contrattuale né le fonti interne e sovranazionali impongono che il riposo settimanale sia goduto sempre nel settimo giorno consecutivo a sei giorni lavorati (Sez. L n. 41891 del 2021). Il mero spostamento temporale del riposo non genera di per sé danno da usura psicofisica: questo presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti e in violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 cod. civ., con perdita definitiva del riposo; solo in tal caso il danno è liquidabile equitativamente a prescindere dalla prova del pregiudizio.

Il secondo motivo è inammissibile perché contrappone un diverso apprezzamento di fatto a quello del giudice del merito, insindacabile in legittimità. Il terzo motivo, sulla prescrizione, è infondato: la Corte ribadisce che l’azione di ripetizione di indebito per somme erogate periodicamente a titolo di retribuzione soggiace alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. Sez. L n. 28436 del 2019), ed è comunque carente di autosufficienza. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di autosufficienza. Le spese sono integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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