Disconoscimento dei dischi cronotachigrafi e poteri istruttori nel rito lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5702 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche, ex art. 2712 cod. civ., il disconoscimento deve essere non solo tempestivo, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta; in mancanza, le riproduzioni mantengono la qualità di prova. Costituisce legittimo esercizio dei poteri istruttori officiosi, nel rito del lavoro, l’ammissione in appello di prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado e l’integrazione dei capitoli di prova sulla base dei fatti allegati nell’atto introduttivo. L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è espressione di facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è sindacabile in cassazione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata.
Il Fatto
Il lavoratore, con mansioni di autista, aveva agito nei confronti del primo datore di lavoro e della società subentrata ex art. 2112 cod. civ. per ottenere il pagamento di differenze retributive a vario titolo, tra cui lavoro straordinario, indennità di trasferta e di cassa, TFR e mensilità aggiuntive. Il Tribunale aveva respinto le domande, ma la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva accolto in parte le pretese, condannando le parti datoriali in solido al pagamento delle somme ritenute
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Nota della Redazione
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