Abitualità e particolare tenuità: motivazione assertiva sui precedenti (Cass. pen. Sez. III n. 32984 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di particolare tenuità del fatto, la condizione ostativa dell’abitualità del comportamento richiede una motivazione che non si esaurisca nell’elenco dei precedenti penali. Il giudice deve evidenziare, in concreto, gli eventuali caratteri fondamentali comuni tra i reati, ovvero una analoga motivazione a delinquere, secondo i parametri dell’art. 101 cod. pen. Sono della stessa indole anche i reati previsti da testi normativi diversi che, per circostanze oggettive, condizioni di ambiente o motivi, presentino caratteristiche fondamentali comuni. La mancanza di tale sforzo argomentativo integra un vizio di motivazione apparente e impone l’annullamento limitato all’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., restando ferma l’affermazione di responsabilità.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 gennaio 2026, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti dell’imputato per i reati in materia di accise, con pena detentiva e multa e confisca di quanto in sequestro.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, per il rigetto della richiesta di proscioglimento per particolare tenuità del fatto. La Corte territoriale, pur avendo implicitamente riconosciuto la tenuità dell’offesa, l’aveva esclusa in ragione della abitualità desunta da precedenti non specifici e non della stessa indole.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è ritenuto fondato. La Sezione III muove dal principio per cui, ai fini dell’art. 101 cod. pen., i reati della stessa indole non coincidono con quelli che violano la medesima disposizione, ma comprendono anche i reati previsti da testi normativi diversi che, per le circostanze oggettive, le condizioni di ambiente o i motivi, presentino caratteri fondamentali comuni. Il richiamo alla Sez. U. Tushaj n. 13681 del 25/02/2016 e a Sez. 1 n. 9858 del 24/01/2024 fissa il criterio sostanziale di valutazione.
Con una seconda precisazione, la Corte osserva che il decorso del tempo non costituisce ostacolo: dall’art. 131-bis cod. pen. non si desumono limiti temporali all’efficacia della condizione ostativa dell’abitualità del comportamento, come affermato da Sez. 5 n. 7371 del 04/02/2026.
Nel caso concreto, la Corte di merito ha addotto a sostegno dell’abitualità una serie di precedenti eterogenei — detenzione e vendita di sostanze stupefacenti, furto, violazione delle misure di prevenzione, associazione finalizzata al traffico — senza compiere alcuno sforzo argomentativo volto a evidenziare un collegamento sostanziale con i delitti in contestazione, relativi al trasporto illecito di gasolio per uso agricolo e alla sottrazione dello stesso all’accertamento e al pagamento dell’IVA.
La motivazione è quindi qualificata come assertiva e solo apparente, avendo omesso di indicare caratteri fondamentali comuni o una analoga motivazione a delinquere. Da qui l’annullamento limitato all’applicabilità della causa di esclusione della punibilità, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, ferma restando la formazione del giudicato progressivo sull’accertamento del reato e sull’affermazione di responsabilità, secondo i richiami di Sez. 3 n. 24326 del 27/02/2024 e Sez. 2 n. 20884 del 09/02/2023.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.