Notifica al nuovo difensore di fiducia e nullità della vocatio in iudicium (Cass. pen. Sez. III n. 32983 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia nominato dall’imputato con contestuale revoca del precedente difensore determina una nullità di ordine generale che vizia la vocatio in iudicium, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza e trasmissione degli atti al giudice di appello. Nei reati tributari, il legale rappresentante che non ha l’effettiva gestione dell’ente non risponde per violazione dei doveri di vigilanza ex art. 40, comma secondo, cod. pen., ma in qualità di autore della condotta tipica, essendo obbligato ex lege a presentare la dichiarazione fiscale. La confisca per equivalente del profitto ex art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000 è sempre ordinata e prescinde dal compenso personale percepito dall’amministratore.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per due distinti episodi di reati tributari. Il primo imputato era ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, per aver presentato, quale legale rappresentante di una società cooperativa, una dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti. Il secondo era condannato per il delitto ex art. 10-quater del d. lgs. n. 74 del 2000. Era confermata anche la confisca per equivalente delle somme corrispondenti ai profitti dei reati.
Entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo deduceva cinque motivi: il rigetto del legittimo impedimento a partecipare all’udienza preliminare, il difetto di motivazione sul dolo, la responsabilità affermata sulla sola qualità di amministratore di diritto, il trattamento sanzionatorio e l’automatismo della confisca. Il secondo eccepiva la violazione del diritto di difesa per l’omessa notifica del decreto di citazione in appello al nuovo difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del secondo imputato, esaminando il fascicolo processuale in ragione della tipologia della doglianza. Emerge che il decreto di citazione per il giudizio di appello, emesso il 13 ottobre 2025, era stato notificato il 7 novembre 2025 unicamente al difensore originario, e non anche al nuovo difensore di fiducia, la cui nomina, trasmessa il 4 settembre 2025, conteneva la revoca del precedente. Essendosi instaurato in modo non corretto il rapporto processuale con il nuovo e unico difensore, la sentenza è annullata senza rinvio nei confronti di questi, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per l’ulteriore corso.
Quanto al primo imputato, il motivo sul legittimo impedimento è inammissibile. La Corte richiama il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 185 cod. proc. pen., la nullità si estende agli atti successivi solo quando il compimento di questi sia stato effettivamente condizionato. L’udienza rispetto alla quale era stata dedotta l’assenza aveva mera natura interlocutoria: solo in una successiva udienza era stata dichiarata l’assenza degli imputati e si era proceduto alla discussione, con possibilità di formulare eccezioni e chiedere riti alternativi. La difesa non ha illustrato il pregiudizio concretamente subito.
Le doglianze sulla responsabilità sono infondate. Le conformi sentenze di merito hanno ricostruito i fatti richiamando gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate: la quasi totalità dei costi portati in detrazione derivava da fatture emesse da due società prive di strutture e personale. La dichiarazione fraudolenta è stata ascritta all’imputato nella veste di amministratore di diritto, avendo egli sottoscritto e presentato la dichiarazione. La Corte richiama il principio per cui il legale rappresentante privo di gestione effettiva risponde come autore della condotta tipica, non per i doveri di vigilanza ex art. 40, comma secondo, cod. pen.
Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca non trovano accoglimento. All’imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche e la pena inflitta risulta inferiore al minimo edittale. Quanto alla confisca per equivalente, la Corte conferma la corretta applicazione dell’art. 12-bis, comma 1, d. lgs. n. 74 del 2000, ribadendo l’irrilevanza, ai fini della quantificazione del profitto, del compenso personale percepito dall’amministratore.
Nota della Redazione
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