Inammissibile richiesta archiviazione analogica dinanzi al G.i.p (Cass. pen. Sez. II n. 45 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme, sotto il profilo strutturale e funzionale, il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta di archiviazione depositata in forma analogica in forza di un provvedimento del capo dell’ufficio che accerta il malfunzionamento dei sistemi informatici ai sensi dell’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. Nessuna norma processuale prevede la sanzione della inammissibilità per il deposito non telematico, operando nel sistema delle nullità il principio di tassatività di cui all’art. 177 cod. proc. pen. Il giudice ordinario non può sindacare la motivazione dell’atto amministrativo presupposto, spettando tale valutazione alla giurisdizione amministrativa; l’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento configura abnormità strutturale, mentre l’impossibilità per il pubblico ministero di reiterare la richiesta integra abnormità funzionale.

Il Fatto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila aveva depositato in forma cartacea la richiesta di archiviazione in un procedimento iscritto a carico di ignoti. Il deposito analogico era stato disposto con provvedimento dell’8 aprile 2024, con cui il capo dell’ufficio e il magistrato di riferimento per l’informatica avevano accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP”, che impediva la gestione massiva delle richieste relative ai c.d. “ignoti seriali” e consentiva solo la trasmissione singola.

Il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila, con provvedimento dell’8 maggio 2024, dichiarava inammissibile la richiesta perché presentata in violazione dell’art. 3 del D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023, che impone il deposito telematico. Il Procuratore ricorreva direttamente per cassazione deducendo l’abnormità del provvedimento e la stasi del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 111-bis cod. proc. pen. impone il deposito telematico in ogni stato e grado, salvo quanto previsto dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che disciplina il malfunzionamento dei sistemi informatici secondo due modalità: la certificazione del direttore generale per i servizi informativi, ovvero l’accertamento e l’attestazione del dirigente dell’ufficio giudiziario. Nel caso in esame opera la seconda, con conseguente legittimo deposito analogico.

Il Collegio rileva che nessuna delle norme richiamate prevede la sanzione della inammissibilità per il deposito non telematico. Il sistema delle nullità è informato al principio di tassatività ex art. 177 cod. proc. pen., né i poteri decisionali del G.i.p. in materia di archiviazione, disciplinati dagli artt. 408-415 cod. proc. pen., contemplano una decisione di tal genere.

La Corte censura poi il sindacato operato dal G.i.p. sulla motivazione del provvedimento del capo dell’ufficio. L’atto dell’8 aprile 2024, di natura amministrativa, è previsto dal comma 4 dell’art. 175-bis cod. proc. pen.; la valutazione della sua legittimità compete agli organi della giustizia amministrativa, non a quelli della giustizia ordinaria. Il ricorso è pertanto ammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Quanto alla categoria del provvedimento abnorme, la Corte richiama la distinzione tra abnormità strutturale e funzionale, ricordando le indicazioni delle Sezioni Unite n. 25957 del 26.03.2009. Nel caso concreto ravvisa entrambe: quella strutturale, per l’esercizio di un potere non attribuito al giudice ordinario; quella funzionale, per la stasi dei procedimenti, non potendo il pubblico ministero né depositare telematicamente, per il malfunzionamento accertato, né reiterare la richiesta cartacea.

Il provvedimento è pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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