Giudice del rinvio e poteri di riesame del fatto di lieve entità (Cass. pen. Sez. II n. 44 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’annullamento è pronunciato per vizio della motivazione, il giudice del rinvio è titolare dei medesimi poteri del giudice la cui sentenza è stata annullata e deve compiere un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio, con l’unico limite negativo di non fondare la decisione sui medesimi argomenti ritenuti illogici o carenti. La diversa ipotesi di annullamento per violazione o erronea applicazione della legge penale lascia invece fermi i fatti come accertati. Nel valutare la lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice deve procedere a una valutazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma, senza ritenere alcuno di essi, isolatamente considerato, ostativo al riconoscimento della fattispecie attenuata. È inammissibile il ricorso che deduca in modo alternativo e indifferenziato mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto quattro imputati responsabili di detenzione e cessione a terzi di sostanze stupefacenti, condannandoli alle pene di giustizia. La Sesta sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 12 dicembre 2022, aveva annullato con rinvio la decisione in punto di riconducibilità delle condotte all’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, ritenendo assorbite le doglianze sul trattamento sanzionatorio.

In sede di rinvio la Corte territoriale ha confermato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, rideterminando le pene in senso più favorevole. Avverso la sentenza rescissoria i quattro imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancata applicazione dell’ipotesi attenuata, i vizi del trattamento sanzionatorio e, per uno di essi, la disparità di trattamento rispetto a una coimputata.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto i poteri del giudice del rinvio. Essi mutano a seconda del vizio che ha determinato l’annullamento: se questo è stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale, resta ferma la valutazione dei fatti accertati; se invece è stato disposto per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già compiuti e impone un nuovo ed esaustivo esame del materiale probatorio.

Nel caso di specie l’annullamento era stato disposto per vizio della motivazione, cosicché il giudice del rinvio ha legittimamente emendato il difetto e ha escluso la configurabilità del fatto di lieve entità. La Corte valorizza il richiamo alle Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, secondo cui la valutazione deve essere globale e nessun dato, isolatamente considerato, è ostativo al riconoscimento della fattispecie meno grave.

Il giudice del rinvio ha applicato tale criterio considerando le plurime cessioni, la diversa natura degli stupefacenti, il numero degli acquirenti, i quantitativi non modesti, la reiterazione nel tempo e, per due imputati, gli ulteriori reati di detenzione: condotte inquadrate nella gestione di una piazza di spaccio. I ricorsi sono pertanto inammissibili per genericità, non essendosi confrontati con la specifica motivazione e avendo dedotto in modo cumulativo vizi eterogenei, in contrasto con il principio delle Sezioni Unite n. 24591 del 16/07/2020.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che, se la pena si attesta in misura prossima al minimo edittale, è sufficiente il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. con formule sintetiche, mentre una motivazione dettagliata è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media. Gli aumenti per continuazione, di assai modesta entità, consentono di verificare il rispetto della proporzione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 41127 del 24/06/2021.

Infine, il motivo sulla asserita disparità di trattamento rispetto a una coimputata è infondato: la posizione di quest’ultima riguardava solo cessioni continuate a tre soggetti, mentre il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di cessioni, in un periodo di sei mesi, a due soggetti che rivendevano al dettaglio, con capacità di diffusione non episodica. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese, mentre per gli altri tre ricorrenti, oltre alle spese, è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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