Abnorme il rigetto dell’istanza di lavori di pubblica utilità senza giudizio immediato (Cass. pen. Sez. IV n. 2773 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È abnorme, perché determina una stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell’emissione del decreto penale di condanna, rigetta l’istanza di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità senza emettere il decreto di giudizio immediato. La regola di procedura introdotta dall’art. 28 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha inserito il disposto dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., opera come norma generale, valida per tutte le ipotesi in cui l’interessato formuli istanza di applicazione della sanzione sostitutiva dopo il decreto penale. Il rigetto dell’istanza impone, pertanto, l’emissione del decreto di giudizio immediato, unico esito idoneo a garantire la prosecuzione del procedimento.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, con decreto del 20 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile l’istanza difensiva con cui, all’esito dell’emissione di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, era stata chiesta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. Il decidente ha argomentato, in modo sintetico, che si tratterebbe di ipotesi per cui la sostituzione non è prevista.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione all’art. 459, comma 1-ter, ultimo periodo, cod. proc. pen. e l’abnormità del provvedimento che, dichiarando inammissibile l’istanza senza emettere il decreto di giudizio immediato, avrebbe determinato una stasi del procedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo. Il Collegio ha richiamato il principio di diritto che il decidente non aveva considerato, ma che era stato puntualmente indicato dal Procuratore generale di legittimità.

Secondo tale principio, è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, dopo l’emissione del decreto penale di condanna, rigetta l’istanza di sostituzione della pena pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada, senza emettere il decreto di giudizio immediato.

La Corte ha precisato che la disciplina introdotta dall’art. 28 d.lgs. n. 150 del 2022, che ha inserito il disposto dell’art. 459, comma 1-ter, cod. proc. pen., detta una regola generale di procedura, valida per tutte le ipotesi in cui l’interessato formuli istanza di applicazione della sanzione sostitutiva a seguito dell’emissione del decreto penale. Il rigetto dell’istanza, dunque, non può lasciare il procedimento privo di sbocco.

La violazione di tale regola produce un effetto processuale qualificato: la stasi del procedimento integra il vizio di abnormità, che rende il provvedimento censurabile in cassazione. La decisione richiama sul punto il precedente Sez. IV n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570.

Ne è conseguito l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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