Sequestro società e socio unico: legittimazione all’impugnazione esclusa (Cass. pen. Sez. 2 n. 4636 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio di beni appartenenti ad una società di capitali, l’indagato che sia socio unico e legale rappresentante della stessa non è legittimato a proporre, in proprio, richiesta di riesame del decreto di sequestro, difettando un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. L’eventuale impugnazione deve essere proposta nell’interesse della persona giuridica, mediante il conferimento di procura speciale al difensore. È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che abbia dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame presentata dall’indagato in proprio, non avendo egli titolo per ottenere la restituzione dei beni.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 4 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata nell’interesse di un soggetto avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica, avente ad oggetto beni recanti marchi contraffatti, nella disponibilità di una società a responsabilità limitata. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sull’assenza di legittimazione dell’indagato, il quale aveva agito in proprio e non quale rappresentante legale della società, nei cui confronti era stato eseguito il sequestro.
Avverso tale ordinanza, il difensore dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che l’interessato, in quanto proprietario e legale rappresentante della società, avrebbe comunque un interesse a ottenere la restituzione della merce sottoposta a vincolo, atteso che, in materia penale, dovrebbe prevalere l’aspetto sostanziale su quello formale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Ha osservato che il sequestro è stato disposto su merce di proprietà e nella disponibilità di una società di capitali, persona giuridica distinta dalla persona fisica dell’indagato, seppur socio unico e legale rappresentante.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’indagato non titolare del bene oggetto di sequestro è legittimato a richiedere il riesame del titolo cautelare solo se vanta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, individuato nell’interesse alla restituzione della cosa quale effetto del dissequestro. Tale interesse non può desumersi implicitamente dalla mera posizione di indagato rispetto all’ipotesi accusatoria, non avendo egli titolo per ottenere la restituzione dei beni.
La Corte ha precisato che, in caso di sequestro di beni appartenenti a una società di capitali, l’indagato, pur se legale rappresentante e socio unico, non è legittimato a proporre in proprio la richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell’interesse della persona giuridica. Ha richiamato, sul punto, il principio espresso da Sez. 2, n. 18419 del 2024, in un caso analogo, ove è stata ritenuta immune da censure l’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità della richiesta di riesame presentata dall’indagato in proprio.
Pertanto, avendo l’indagato agito personalmente, avvalendosi del difensore di fiducia privo di procura speciale, senza esplicitare lo specifico interesse a ottenere una pronuncia sul vincolo probatorio, correttamente il Tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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