Si può revocare la confisca dopo il patteggiamento? (Corte cost. n. 123/2026)
Con la sentenza n. 123 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, la legge che ha dato esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. La Corte non ha quindi deciso nel merito: si è fermata prima, per due ragioni di carattere processuale.
La norma. L’articolo 11 prevede la confisca per equivalente per alcuni reati transnazionali. La confisca per equivalente non colpisce il bene ottenuto con il reato, ma altri beni del condannato, fino a un valore corrispondente al vantaggio economico ricavato. Serve quando quel vantaggio non è più rintracciabile in quanto tale.
Il caso. Nel 2017 un procedimento penale davanti al Tribunale di Arezzo si era chiuso con una sentenza di patteggiamento, cioè con l’applicazione della pena su richiesta delle parti. Insieme alla pena era stata disposta la confisca per equivalente di somme di denaro e di altri beni, mobili e immobili. La sentenza è diventata definitiva nel 2019, dopo la decisione della Corte di cassazione. Anni dopo gli interessati si sono rivolti al giudice dell’esecuzione per chiedere la revoca di quella confisca.
Il dubbio. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha investito della questione la Corte costituzionale con due ordinanze del 2025. Il punto era il rapporto fra la confisca per equivalente e il patteggiamento: la legge parla di sentenza di condanna, mentre il patteggiamento non contiene un accertamento pieno della colpevolezza. Il giudice ha richiamato gli articoli 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione e l’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cioè il principio per cui le conseguenze penali devono essere prevedibili. Ha osservato che la giurisprudenza ha nel frattempo cambiato idea sulla natura di questa confisca, e che questo mutamento avrebbe reso incerta la sua applicazione.
La prima ragione della decisione. La Corte ha rilevato una contraddizione nelle ordinanze. Nella parte finale il giudice chiedeva di censurare la norma perché prevede la confisca con la sentenza di condanna e non anche con la sentenza di patteggiamento: una richiesta di estensione. Nella motivazione, però, il dubbio nasceva dal fatto opposto, cioè che la confisca fosse già applicabile in caso di patteggiamento. Non era chiaro che cosa la Corte fosse chiamata a fare. Quando la domanda è incerta o ambigua, la questione è inammissibile.
La seconda ragione. La confisca era stata disposta con una sentenza già definitiva e la Corte di cassazione si era già pronunciata sul punto. In linea di principio il giudice dell’esecuzione non può rimettere in discussione una norma già applicata in via definitiva. La Corte ha ricordato le eccezioni ammesse: la pena illegale e la necessità di adeguarsi a una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, quando il rimedio può operare direttamente in sede esecutiva. Ha poi escluso che nel caso ricorressero quelle condizioni, e ha ritenuto questi profili assorbenti rispetto alle altre eccezioni.
Cosa cambia in pratica. La sentenza non stabilisce se la confisca per equivalente sia o non sia compatibile con il patteggiamento: la domanda resta aperta e la norma resta in vigore come è. Due indicazioni pratiche però emergono. La prima riguarda chi valuta un patteggiamento: l’accordo sulla pena può accompagnarsi a effetti patrimoniali di peso, che conviene verificare prima di concluderlo e non dopo. La seconda riguarda la fase esecutiva: il fatto che i giudici abbiano cambiato orientamento su un istituto non basta, di per sé, per riaprire una confisca già divenuta definitiva. Servono i presupposti stretti indicati dalla Corte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/123