Valutazione unitaria degli abusi edilizi e natura vincolata dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 1089 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione che, per determinare l’oggetto dell’ordine, richiama il verbale di sopralluogo non è affetta da genericità, poiché consente di individuare i manufatti ritenuti abusivi. La valutazione degli abusi edilizi consistenti in una pluralità di opere non può essere compiuta in termini atomistici, ma va effettuata in modo complessivo, nel reciproco coordinamento e nella considerazione unitaria dell’insieme degli interventi. L’ordine di demolizione, quale atto vincolato espressione di attività amministrativa doverosa, non richiede di regola la comunicazione di avvio del procedimento, a maggior ragione quando l’evidenza e la pluralità degli abusi rendono superflua la partecipazione procedimentale. La presentazione della domanda di sanatoria determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista efficacia in caso di rigetto.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione, assumeva di aver realizzato l’edificio in forza di nulla osta edilizi risalenti al 1968 e al 1970. Dopo il deposito di una CILA per lavori di manutenzione ordinaria, il Comune, a seguito di un esposto, eseguiva un sopralluogo e adottava l’ordinanza di demolizione n. 335 del 25/9/2025, ingiungendo la rimessione in pristino dei luoghi e il pagamento di una sanzione.

La ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo il difetto di istruttoria e la genericità dell’atto, la violazione delle garanzie partecipative e, in via gradata, l’illegittimità per la pendenza di una SCIA in sanatoria. Nelle more chiedeva il rinvio della discussione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto, rilevando la natura unitariamente abusiva degli interventi e il carattere vincolato del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio “sine die”. L’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. ammette il differimento della trattazione solo per casi eccezionali. La pendenza dell’istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001 non integra esigenza difensiva improcrastinabile, non essendo connessa all’esercizio del diritto di difesa né condizionante la decisione di merito.

Nel merito il ricorso è infondato. Non sussiste il dedotto difetto di istruttoria. La tecnica redazionale fondata sul rinvio al verbale di sopralluogo non impedisce l’individuazione dei manufatti ritenuti illegittimi. La valutazione degli abusi edilizi non può essere atomistica, ma deve essere complessiva. Il Collegio richiama in proposito Cons. giust. amm. Sicilia n. 509 del 2023 e TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3526 del 2024: il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. La considerazione isolata del manufatto realizzato sul lastrico solare è perciò impropria, poiché esso non può essere disgiunto dal vano lavanderia, dal bagno e dalle ulteriori opere, che complessivamente hanno prodotto volumetrie ulteriori rispetto ai titoli rilasciati.

Non è fondata neppure la censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’ordinanza di demolizione, per la sua natura vincolata, non è subordinata a tale comunicazione. Il Collegio dà atto del recente parziale mutamento di orientamento (Cons. giust. amm. Sicilia n. 30 del 2025), ma esclude che esso rifluisca sulla fattispecie, poiché l’evidenza e la pluralità degli abusi rendono innegabilmente superflua la partecipazione procedimentale.

Quanto all’istanza di sanatoria, essa è irrilevante. È principio consolidato (Cons. Stato n. 9110 del 2024; Cons. Stato n. 4309 del 2023) che la domanda determina una mera sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione, il quale riacquista efficacia in caso di rigetto. Il ricorso è dunque rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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