Silenzio-inadempimento e sopravvenuto difetto di interesse nel procedimento edilizio (TAR Lazio n. 1082 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione sull’istanza del privato. La condanna a provvedere presuppone che, al momento della pronuncia, perduri l’inerzia e che non sia venuto meno l’interesse dell’istante. L’emanazione di un provvedimento esplicito, anche non satisfattivo dell’interesse pretensivo, interrompe l’inerzia: il ricorso è inammissibile per originaria carenza di interesse se il provvedimento precede la proposizione del ricorso, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se interviene nelle more del giudizio. Tale esito prescinde da ogni indagine sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto, restando il privato tutelato dall’ordinaria impugnazione o dalla conversione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare che si affaccia su una corte comune non costituente condominio, ha presentato al Comune un esposto con cui ha denunciato la realizzazione, in ampliamento di altro immobile, di un manufatto abusivo adibito a bagno e cucina, insistente sulla corte medesima, oltre all’apertura nel 2020 di una luce in pvc.

Con diffida notificata a mezzo p.e.c. del 6.10.2023, il ricorrente ha chiesto al Comune di avviare e definire il procedimento di disciplina edilizia e di emettere l’ordinanza di demolizione. Rimasta la diffida priva di riscontro, ha adito il TAR ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in adesione all’eccezione del Comune resistente. La questione giuridica centrale attiene alla condizione dell’azione nel giudizio sul silenzio: l’interesse all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia deve persistere fino al momento della decisione.

Il TAR ha ricostruito il consolidato orientamento, in forza del quale la condanna a provvedere presuppone il perdurante inadempimento. Il subentro di un provvedimento esplicito — anche non satisfattivo della pretesa — interrompe l’inerzia e incide sulla condizione dell’azione, con esiti distinti a seconda della sequenza temporale.

Nel caso concreto, il Comune ha dato seguito agli esposti e, da ultimo, alla istanza/diffida, con una comunicazione che ha rappresentato l’esito dei sopralluoghi e l’avvio del procedimento. Il Collegio ha richiamato, tra gli altri, Cons. Stato, Sez. III, n. 2660 del 2018 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1502 del 2016, valorizzando il principio per cui l’esito del giudizio prescinde da ogni indagine sulla integrale soddisfazione della domanda.

Il ricorrente, ove ritenga illegittimo il provvedimento sopravvenuto, è tutelato dalla possibilità di proporre nuova impugnazione ovvero di convertire il ricorso avverso il silenzio in ricorso impugnatorio ordinario, ex art. 117, comma 5, cod. proc. amm. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con compensazione integrale delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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