Abusivo frazionamento del credito e compensi professionali: no all’unitarietà del rapporto (Cass. civ. Sez. II n. 13317 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera solo in presenza di una relazione unitaria tra le parti, il cui accertamento in concreto compete al giudice di merito. Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e titolo, ancorché fondate su differenti fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i fatti costitutivi si inscrivano in una vicenda unitaria, salvo che il creditore abbia un interesse oggettivo alla tutela frazionata. Il relativo accertamento integra un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato; nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il giudice di merito abbia valutato i fatti addotti, escludendone la decisività. La non contestazione può operare anche in relazione all’individuazione del valore della controversia nella liquidazione dei compensi professionali. Il potere discrezionale del giudice nella liquidazione tariffaria, tra minimo e massimo, non è soggetto al controllo di legittimità ove motivato.
Il Fatto
Due avvocati chiedevano al Tribunale di Ancona un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune per il compenso dell’attività difensiva svolta in un precedente giudizio di cassazione. Il decreto veniva emesso; il Comune proponeva opposizione, eccependo in via preliminare l’abuso del processo per frazionamento del credito e il proprio difetto di legittimazione per mancanza di copertura finanziaria, e contestando nel merito il quantum.
Il Tribunale, in composizione collegiale, rigettava l’opposizione, revocava il decreto e condannava l’ente al pagamento della somma residua. Il Comune ricorreva quindi per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, denunciavano l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione delle norme sulla buona fede per non avere il Tribunale ravvisato il frazionamento abusivo di crediti tutti riferibili a un unico rapporto fiduciario. La Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, escludendo anzitutto l’ammissibilità della censura ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.: i fatti asseritamente trascurati erano stati esaminati dal giudice di merito, che aveva negato l’unitarietà della causa petendi in ragione della diversità dei contratti di patrocinio, dei soggetti coinvolti e della veste assunta dal Comune nei vari giudizi.
Quanto alla dedotta nullità per difetto assoluto di motivazione, la Corte ha ribadito il minimo costituzionale della motivazione richiamando Cass. S.U. n. 8053/2014, rilevando che le contraddizioni segnalate esprimevano piuttosto il dissenso del ricorrente rispetto alla ricostruzione in fatto.
Il Collegio ha poi ricostruito il quadro giurisprudenziale. Il punto di partenza è Cass. S.U. n. 4090/2017: domande relative a distinti diritti di credito, pur se legati a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte in separati processi, salvo che siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o fondate sullo stesso fatto costitutivo, e sempre che manchi un interesse oggettivo alla tutela frazionata. La successiva giurisprudenza (Cass. n. 14143/2021; Cass. n. 25480/2023; Cass. S.U. n. 7299/2025) ha ampliato le fattispecie, reputando non frazionabili le domande relative a crediti analoghi per oggetto e titolo che si inscrivano in una relazione unitaria tra le parti.
Tale ampliamento presuppone però sempre un accertamento in concreto della riconducibilità dei giudizi a un rapporto unitario. Nel caso esaminato il Tribunale aveva compiuto questo accertamento con motivazione logica e coerente, sottolineando l’autonomia del giudizio cui afferiva la domanda e la diversità delle cause patrocinate. Venuta meno la premessa dell’unitarietà, la Corte ha escluso in radice la possibilità di invocare il divieto di abusivo frazionamento e, di riflesso, la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., ravvisando altresì il difetto di specificità dei motivi.
Il quinto motivo, sulla asserita mancanza di copertura finanziaria, è stato dichiarato inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c.: non è nulla la delibera con cui l’ente affida l’incarico a un avvocato quando la spesa non sia determinabile al momento dell’assunzione (Cass. n. 17056/2017; Cass. n. 26036/2024). Quanto agli altri motivi, la Corte ha confermato che la non contestazione può operare sull’individuazione del valore della controversia, ma il Tribunale aveva comunque verificato autonomamente lo scaglione; il riferimento al valore della domanda risarcitoria originaria è stato ritenuto incensurabile in luogo del criterio del decisum. Infine ha dichiarato inammissibile la censura sulla liquidazione dei massimi tariffari, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Cass. n. 14198/2022), e manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, già esclusa da Corte cost. n. 238/1976. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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