Stabilizzazione per concorso non elide il danno da abuso del termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19564 del 16.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel lavoro pubblico privatizzato, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, la stabilizzazione conseguita dal lavoratore ha efficacia riparatoria dell’illecito solo quando sussiste una stretta correlazione, soggettiva e oggettiva, tra l’abuso e l’immissione in ruolo. Tale correlazione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine, poiché in tal caso la stabilizzazione non è l’effetto diretto e immediato dell’abuso. Ne consegue che il giudice può riconoscere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, secondo la misura prevista dall’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010, senza che ciò determini una posizione di favore del lavoratore pubblico rispetto a quello privato.
Il Fatto
Una lavoratrice, infermiera, era stata assunta da una Azienda sanitaria con plurimi e reiterati contratti a termine. Dopo la cessazione dei rapporti, ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al risarcimento del danno.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto le domande. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ha condannato l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti a termine, liquidato in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. Nelle more del giudizio d’appello la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato, in esito a una procedura concorsuale riservata. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda U.S.L., con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La ricorrente sosteneva, con motivi connessi, che la sopravvenuta stabilizzazione avrebbe dovuto comportare la cessazione della materia del contendere o, comunque, escludere il risarcimento, essendo l’assunzione a tempo indeterminato misura satisfattiva ben più ampia del ristoro per equivalente, con la conseguenza che il danno avrebbe dovuto essere allegato e provato in concreto.
La Corte ha respinto unitariamente i motivi, richiamando i propri precedenti conformi (Cass. nn. 28085/2021; 14028/2022; 14033/2022) e il principio enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240/2021 e 35369/2021: nel lavoro pubblico privatizzato l’immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a termine ha efficacia riparatoria dell’illecito solo nelle ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso e la stabilizzazione ottenuta.
Tale correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto e immediato dell’abuso. La condizione oggettiva non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.
La Corte ha poi chiarito che la partecipazione a un concorso pubblico con parziale riserva di posti non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico, che, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16041/2010, non è assimilabile a una procedura concorsuale, poiché l’amministrazione non seleziona mediante prove di esame ma forma una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalla legge e in base all’anzianità di servizio.
Correttamente, dunque, il giudice d’appello ha ritenuto che il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non potesse essere equiparato, ai fini della clausola 5 dell’Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE, alla conversione del rapporto, riconoscendo il diritto al risarcimento a prescindere dalla prova del pregiudizio. La pronuncia è conforme al principio consolidato da Cass. S.U. n. 5072/2016, secondo cui l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretato alla luce del canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, con riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183 del 2010 quale danno comunitario presunto, tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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