Cumulo giuridico sanzioni per violazioni stessa indole in periodi diversi (Cass. civ. Sez. V n. 29589 del 08.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il cumulo giuridico delle sanzioni previsto dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 si applica quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d’imposta diversi. Il sopravvenuto annullamento degli accertamenti relativi ad alcuni dei periodi considerati non preclude l’operatività dell’istituto, ove le relative sentenze siano state impugnate con ricorso per cassazione: in tal caso il giudice che prenderà cognizione dell’ultimo atto applicherà il cumulo. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, la valutazione dell’effettività delle prestazioni e dell’attendibilità della documentazione integra un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. È denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
Una società di costruzioni impugnava l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo al periodo d’imposta 2006. L’accertamento traeva origine da una verifica conclusa con p.v.c. e contestava operazioni oggettivamente inesistenti, coinvolgenti tre società ritenute cartiere, prive di dipendenti e sede sociale, che avevano fatturato prestazioni di servizi portate in deduzione e in detrazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva in parte il ricorso, limitando la decadenza dal potere accertativo alla ripresa IRAP. La Commissione tributaria regionale confermava integralmente la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, connessi, investivano la qualificazione delle operazioni e la tenuta della motivazione. La Corte li dichiara inammissibili. Il giudice d’appello aveva qualificato tutte le operazioni come oggettivamente inesistenti e, con riferimento a cinque fatture, ne aveva ammesso deduzione e detrazione qualificandole come soggettivamente inesistenti, con diverso regime. La ricorrente non si confronta con la ratio decidendi: la statuizione sull’incongruenza parziale dell’accertamento era formulata a favore del contribuente, con conseguente difetto di interesse ex art. 100 cod. proc. civ., e tale ratio non risulta specificamente impugnata.
La Corte ribadisce che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. Rilevano solo la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, secondo Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile perché meritale, non essendo consentita in cassazione la rivalutazione degli atti processuali.
Quanto al termine di accertamento, la Corte rigetta il motivo. Fino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, il raddoppio dei termini previsti dall’art. 43 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 operava sulla base della sola astratta sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, secondo Corte cost. n. 247/2011. Non si configura disparità di trattamento ex art. 3 Cost.
È invece fondato il quinto motivo. Il giudice d’appello aveva escluso il cumulo per il sopravvenuto annullamento degli accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008. Poiché tali sentenze erano state impugnate con ricorsi per cassazione, decisi con cassazione con rinvio, trova applicazione l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile ratione temporis. Il giudice che prenderà cognizione dell’ultimo atto rideterminerà la sanzione complessiva.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.