Giudicato tributario e limiti del giudice del rimborso (Cass. civ. Sez. V n. 24382 del 02.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, il giudice investito della domanda di rimborso non può riesaminare la legittimità degli atti impositivi già coperti da giudicato, né estendere il diritto restitutorio a somme — interessi e sanzioni — su cui il giudice della cognizione non si è pronunciato. Il suo accertamento va limitato alla verifica della corrispondenza tra il rimborso riconosciuto o preteso e la rideterminazione operata dalla sentenza passata in giudicato. Esorbita dai propri poteri, pertanto, il giudice d’appello che deroghi al giudicato compiendo una nuova disamina della legittimità degli atti impositivi. Il motivo che denuncia la mancata impugnazione di un provvedimento di diniego di rimborso è inammissibile per difetto di autosufficienza se tale provvedimento non è indicato nei suoi estremi.
Il Fatto
Un Comune notificava al contribuente una cartella di pagamento per ICI relativa a più annualità. Il contribuente pagava in forma rateizzata, senza prestare acquiescenza, e impugnava l’atto; il ricorso era dichiarato inammissibile in primo grado. In appello la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il gravame e rideterminava il valore dei terreni, pronuncia poi passata in giudicato.
Ritenendo che la cartella riguardasse solo una porzione dei terreni e che il valore rideterminato comportasse un versamento in eccesso, il contribuente presentava istanza di rimborso. Formatosi il silenzio-rifiuto, adiva la giustizia tributaria: il ricorso era rigettato in primo grado, ma la CTR, in parziale riforma, escludeva la debenza di interessi e sanzioni. Il Comune ricorre per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il primo motivo, con cui il Comune deduce la violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546/1992 per non essere stata rilevata la mancata impugnazione del diniego parziale di rimborso. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: non vi è prova di un pregresso provvedimento di diniego non impugnato, giacché lo stesso Comune richiama genericamente un “sostanziale provvedimento di parziale diniego” privo di qualunque indicazione dei suoi estremi.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono invece fondati. La CTR, con la pronuncia posta a base del diritto al rimborso, aveva stabilito un minor valore al metro quadro dei terreni, ma non aveva in alcun modo escluso la debenza di sanzioni e interessi relativamente al minor importo così rideterminato.
Secondo la Corte, il titolo del rimborso oggetto del contendere va identificato nella sentenza della CTR passata in giudicato. A fronte di quel giudicato, il giudice d’appello doveva soltanto accertare se il rimborso riconosciuto o quello preteso dal contribuente fossero corrispondenti alla rideterminazione giudiziale. Il giudice di merito, invece, ha derogato al giudicato ed è esorbitato dal proprio potere decisionale: ha disatteso la sentenza indicata e ha compiuto una nuova disamina della legittimità degli atti impositivi, estendendo il diritto al rimborso anche alle somme versate a titolo di interessi e pretese sanzionatorie, malgrado su questo punto la sentenza della CTR non avesse statuito alcuna non debenza o disapplicazione.
Assorbiti il quarto e il quinto motivo — con cui si censurava l’accoglimento in appello della richiesta di disapplicazione di sanzioni e interessi per domanda proposta per la prima volta in quel grado — la sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché riesamini la sussistenza del diritto al rimborso alla luce dei principi esposti e del giudicato, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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