Stabilizzazione solo se effetto diretto dell’abuso, il danno resta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19566 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, in caso di abusiva reiterazione di contratti a termine, l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore già impiegato a termine ha efficacia riparatoria dell’illecito solo se sussiste una stretta correlazione tra l’abuso e la stabilizzazione. La correlazione richiede che l’immissione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva e che sia effetto diretto e immediato dell’abuso. Tale condizione non ricorre quando l’assunzione consegue a una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti a termine. La stabilizzazione in senso tecnico non è assimilabile a una procedura concorsuale, perché le amministrazioni non possono selezionare mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali. Ne deriva che il superamento di un concorso non equivale, ai fini della clausola 5 dell’Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE, alla conversione del rapporto, restando dovuto il risarcimento del danno da abuso, con la misura agevolata dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, a prescindere dalla prova del pregiudizio.

Il Fatto

Una lavoratrice, infermiera, è stata assunta da un’azienda sanitaria con plurimi e reiterati contratti a termine. Ha convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna al risarcimento del danno.

Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, ha escluso la trasformazione del rapporto ma ha condannato l’azienda al risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine, liquidato in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Nel frattempo la lavoratrice era stata assunta a tempo indeterminato all’esito di una procedura concorsuale riservata. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, sostenendo che la stabilizzazione aveva reso non più dovuto il risarcimento.

La Motivazione della Corte

I quattro motivi, esaminati unitariamente per la loro connessione, sono infondati. La Corte territoriale ha correttamente ricordato che l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude, nel pubblico impiego, la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre ritenuto l’assunzione inidonea a eliminare il danno, perché conseguita all’esito di una procedura concorsuale e quindi non effetto immediato e diretto della precedente precarizzazione.

La decisione è conforme al principio enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240/2021 e 35369/2021: la immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a termine ha efficacia riparatoria solo nelle ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso e la stabilizzazione. La correlazione presuppone, sul piano soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente che ha posto in essere la condotta abusiva; su quello oggettivo, che sia l’effetto diretto e immediato dell’abuso. Tale condizione non ricorre quando l’assunzione avviene all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti a termine.

La partecipazione a un concorso con parziale riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico. Le Sezioni Unite n. 16041/2010 hanno chiarito che questa non è assimilabile a una procedura concorsuale: le amministrazioni non hanno il potere di selezionare mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali e devono procedere, se le domande superano i posti, alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative.

Il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non può quindi essere equiparato, ai fini del rispetto della clausola 5 dell’Accordo Quadro della Direttiva 1999/70/CE, alla conversione del rapporto. La pronuncia è conforme al principio consolidato a partire da Cass. S.U. n. 5072/2016: la misura risarcitoria dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 va interpretata secondo il canone di effettività affermato dalla Corte di Giustizia UE, con riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, quale danno presunto a valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *