Accordo sindacale di riqualificazione di natura programmatica: nessun interesse legittimo al passaggio di area (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2114 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale che prevede procedure di riqualificazione del personale, recepito con decreto ministeriale, ha natura meramente programmatica quando subordina l’attivazione delle procedure stesse a condizioni quali la rideterminazione delle piante organiche, l’armonizzazione con le nuove assunzioni e il rispetto dei limiti di spesa. Da tale previsione non deriva alcun interesse legittimo o affidamento tutelabile al conseguimento dell’inquadramento entro il termine indicato, che non ha efficacia cogente. Ne consegue l’insussistenza di un obbligo risarcitorio per perdita di chance, non essendo configurabile la violazione dei principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento.
Il Fatto
Dipendenti del Ministero della Giustizia, inquadrati nella ex II Area Funzionale del CCNL comparto Ministeri, avevano agito in giudizio per ottenere la riqualificazione professionale ai sensi dell’art. 10 CCNL 2006/2009 e dell’Accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M. 9.11.2017, per il passaggio da Operatore giudiziario ad Assistente giudiziario e poi a Cancelliere esperto, ovvero il risarcimento del danno da perdita di chance.
Il Tribunale di Rieti aveva accolto le domande, ma la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma, le aveva rigettate. Il giudice d’appello aveva ritenuto passata in giudicato la natura meramente programmatica dell’accordo e aveva escluso la sussistenza di un interesse legittimo degli istanti alla riqualificazione entro il termine del 31.12.2018. Avverso tale decisione i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente tesi a sostenere la configurabilità di una posizione giuridica attiva dei ricorrenti. In primo luogo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché la censura si risolveva nella mera confutazione della lettura dell’accordo accolta dalla Corte territoriale, basata su un iter argomentativo plausibile sul piano logico e giuridico.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, citando le recenti pronunce n. 29038/2025, n. 20625/2025, n. 20623/2025, n. 13656/2025 e n. 16999/2023, secondo cui è da escludere la portata immediatamente precettiva dell’art. 21-quater d.l. n. 83/2015. Tale norma non attribuisce alcun diritto ai dipendenti, subordinando il conseguimento degli effetti economici e giuridici alla completa definizione delle procedure selettive, da attivarsi nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e nel rispetto del rapporto del 50% tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno.
Poiché tali condizioni erano riportate in premessa all’Accordo del 26.4.2017, la Corte ha attribuito a quest’ultimo carattere programmatico, con la conseguenza che il termine del 30.6.2019 in esso previsto è privo di efficacia cogente, imponendo il rispetto delle richiamate condizioni la considerazione di un arco temporale più ampio.
Da tale ricostruzione discende l’infondatezza del primo e del secondo motivo. Non essendo configurabile un interesse legittimo in capo agli interessati, non può ravvisarsi la violazione dei principi di correttezza e buona fede né la lesione della parità di trattamento. Quanto a quest’ultimo profilo, la Corte ha precisato che il rimedio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sostenere l’operatività del principio di non contestazione, trattandosi di questione di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era esaustiva.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla rifusione del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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