Omnicomprensività del TFR e deroga da contrattazione collettiva: necessaria volontà chiara ed esegesi coordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7584 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il criterio di onnicomprensività della retribuzione, di cui all’art. 2120, secondo comma, cod. civ., può essere derogato dalla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale o territoriale, purché la volontà delle parti sociali di escludere determinate voci dal computo del TFR o di dettare un’autonoma nozione di retribuzione sia desumibile in modo chiaro ed univoco dal testo contrattuale. Tale volontà non può essere ancorata al solo tenore letterale della clausola, ma deve essere ricostruita attraverso un’interpretazione complessiva e coordinata dell’intero accordo, anche in relazione alle diverse fonti collettive (nazionale e decentrata), le quali operano su un piano di pari dignità e forza vincolante. Il lavoro festivo, inoltre, non è di per sé anche straordinario, dovendone essere dimostrata l’effettuazione in aggiunta all’orario contrattuale per la sua inclusione nella base di calcolo del TFR.
Il Fatto
Alcuni ex dipendenti della Fondazione Teatro San Carlo di Napoli agivano in giudizio per ottenere l’inclusione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto di due voci retributive: lo straordinario domenicale e l’assegno integrativo aziendale. Il Tribunale accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma, escludeva dal computo l’assegno integrativo, ritenendo che la clausola dell’accordo aziendale che lo dichiarava “non valido a nessun effetto retributivo” fosse espressione di una valida volontà derogatoria al principio legale di onnicomprensività.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia la Fondazione, per l’inclusione dello straordinario domenicale, sia i lavoratori, per il ripristino del computo dell’assegno. La Cassazione qualificava il ricorso dei lavoratori come principale e quello della Fondazione come incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità, nel decidere i ricorsi, ha innanzitutto ribadito che l’art. 2120 cod. civ., come novellato dalla legge n. 297/1982, accoglie un criterio omnicomprensivo, includendo nella base di calcolo del TFR tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, purché non occasionali. Tale criterio può essere derogato dai contratti collettivi, anche in pejus per il lavoratore, ma solo se la volontà di esclusione di determinate voci risulti chiara ed univoca dal testo negoziale.
Quanto all’assegno integrativo, gli Ermellini hanno censurato l’interpretazione della Corte territoriale, che si era arrestata al dato letterale della clausola. Secondo la Cassazione, l’interpretazione della contrattazione collettiva richiede l’utilizzo di tutti i canoni ermeneutici degli artt. 1362 ss. cod. civ., con un preminente rilievo all’art. 1363 cod. civ., data la complessità e l’interdipendenza delle clausole. Inoltre, nei rapporti tra contrattazione nazionale e aziendale, non vige un principio di gerarchia, ma di reciproca autonomia, sicché la ricerca della volontà delle parti deve avvenire attraverso il coordinamento delle diverse disposizioni delle fonti collettive, che hanno pari dignità.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello non avesse compiuto un’adeguata indagine di esegesi complessiva, non avendo considerato l’accordo aziendale nel suo insieme (volto ad un conglobamento di previgenti voci) né avendolo coordinato con le clausole del CCNL che definivano la nozione di retribuzione, l’ambito della contrattazione integrativa e la base di calcolo del TFR. La locuzione “non è valido a nessun effetto retributivo”, pur pertinente, non è stato ritenuto elemento sufficiente e inequivoco per esprimere una volontà di esclusione dal TFR, tanto più in un contesto in cui la giurisprudenza richiede una volontà chiara e specifica. Di conseguenza, i motivi dei lavoratori sono stati accolti.
Con riguardo al ricorso della Fondazione, la Corte ha invece accolto il primo motivo, censurando la sentenza per aver desunto la natura straordinaria del lavoro domenicale dalla sola fisiologia dell’attività teatrale. È stato precisato che il lavoro festivo, pur se più gravoso, non è necessariamente anche straordinario, a meno che non risulti aggiuntivo rispetto al monte orario contrattuale, la cui dimostrazione non può prescindere da elementi probatori concreti come le buste paga.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati.
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Nota della Redazione
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