Abuso del diritto all’azione, accertamento in fatto non sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 20947 del 20.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento dell’abuso del diritto nell’esercizio dell’azione giudiziaria, ivi incluso il diritto del creditore di richiedere l’apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268, secondo comma, CCII, costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione del giudice di merito. Tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non attraverso il vizio di motivazione, non potendo la censura di violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. essere utilizzata per sollecitare una rilettura degli elementi probatori. Il mero esercizio di un diritto riconosciuto dall’ordinamento, purché funzionale allo scopo per cui è attribuito, non integra l’abuso, che ricorre solo quando l’atto, formalmente rispettoso della cornice attributiva, persegua finalità ulteriori e diverse, con sproporzione ingiustificata tra beneficio del titolare e sacrificio della controparte.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva rigettato il reclamo proposto dal debitore avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che aveva disposto l’apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio, su istanza di un creditore. Il debitore, titolare di un credito risarcitorio azionato in un separato giudizio per violazione di un patto fiduciario, sosteneva che l’iniziativa del creditore fosse abusiva, volta unicamente a spossessarlo della legittimazione processuale in quel giudizio e a sottrarlo alla sua disponibilità. La Corte territoriale aveva invece escluso ogni profilo di abuso, rilevando il carattere insoddisfatto delle pregresse azioni esecutive, la presenza di altri creditori e la conclamata insolvenza del debitore.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, articolato in quattro motivi, rilevando come le censure fossero tutte volte a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti e delle risultanze istruttorie, attività preclusa al giudice di legittimità. Con riferimento ai primi due motivi, incentrati sull’abuso del diritto, la Corte ha precisato che la verifica della sussistenza degli elementi sintomatici dell’abuso – quali la distorsione funzionale del diritto di azione rispetto alla sua finalità di tutela – integra un accertamento in fatto, compiuto con motivazione esaustiva dalla Corte d’appello e come tale insindacabile.

La Corte ha altresì chiarito, correggendo alcune imprecisioni della sentenza impugnata, che il mero esercizio di un diritto previsto dall’ordinamento non integra di per sé l’abuso, richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Ha, inoltre, precisato che l’affermazione della Corte territoriale circa la non computabilità del credito litigioso doveva intendersi nel senso che tale credito non era certo e prontamente esigibile, senza escluderne in astratto la liquidabilità nell’attivo della procedura ai sensi dell’art. 215 CCII.

Quanto al terzo motivo, relativo alla valutazione dello stato di insolvenza, la Corte ha ribadito che si tratta di un accertamento di merito, non rinnovabile in sede di legittimità. Infine, il quarto motivo, concernente l’omesso esame della proposta transattiva quale fatto decisivo, è stato ritenuto inammissibile, poiché la parte aveva dedotto un nuovo apprezzamento di un elemento istruttorio sopravvenuto, non un vizio di omesso esame di un fatto storico ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei rigorosi limiti di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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