La mancata cooperazione nella liquidazione del patrimonio preclude l’esdebitazione (Cass. civ. n. 20949 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comportamento non cooperativo tenuto dal debitore durante la procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato costituisce una deroga giustificata al diritto di esdebitarsi, in circostanze ben definite, ai sensi dell’art. 23 della direttiva 2019/1023/UE. La preclusione all’accesso al beneficio della liberazione dei debiti residui, fondata sull’insussistenza del requisito soggettivo di cui all’art. 14-terdecies, comma 1, lett. a), l. n. 3/2012, richiede una motivazione che superi la soglia del minimo costituzionale, ma l’apprezzamento delle condotte del debitore spetta al giudice del merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di tali condotte senza specifiche contestazioni e senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il debitore, ammesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della l. n. 3/2012, vedeva rigettata l’istanza di esdebitazione dal Giudice delegato. Il conseguente reclamo al Tribunale di Rovigo veniva respinto con decreto depositato il 06/06/2025.
Avverso tale decreto il debitore proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi, deducendo la violazione dell’art. 14-quaterdecies l. n. 3/2012 e dell’art. 142 l.f., nonché di plurime norme costituzionali e della direttiva 2019/1023/UE. Le parti intimate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorrente, facendo riferimento anche a norme non pertinenti come l’art. 282 CCII e l’art. 142 l.f., lamenta che la negazione del beneficio si porrebbe in contrasto con l’art. 23 della direttiva 2019/1023/UE, che limita l’esdebitazione solo in caso di comportamenti disonesti o in malafede.
Il Collegio richiama però la giurisprudenza della CGUE, secondo cui l’elenco di circostanze di cui all’art. 23, par. 2, non ha carattere tassativo e gli Stati membri possono introdurre deroghe «in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati». In tale quadro, la Corte di Cassazione ha già confermato (Cass. n. 11441/2025) la rilevanza del comportamento tenuto dal debitore durante la procedura ai fini dell’accesso alla liberazione dei debiti residui.
Nel caso di specie, il decreto impugnato dava atto di una pluralità di elementi rilevanti: la mancata trasmissione di estratti conto, la mancata comunicazione del nuovo rapporto di lavoro, l’assenza di richiesta di rideterminazione del limite al mantenimento, movimenti in entrata non versati alla procedura e l’incameramento indebito di una somma a titolo di successione.
Il ricorrente non ha specificamente contestato tali elementi né ha dedotto circostanze idonee a superare gli accertamenti in fatto del giudice del merito, limitandosi a una mera “svalutazione” astratta della normativa. La Corte dichiara pertanto il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c. per aver richiesto la decisione nonostante la proposta di definizione accelerata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.