Abuso del diritto e deducibilità dei canoni di leasing nella società filtro (Cass. civ. Sez. V n. 32305 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria il divieto di abuso del diritto preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali indebiti ottenuti mediante l’uso distorto di strumenti giuridici, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione. Ai fini dell’art. 10 bis della legge n. 212/2000, costituisce operazione priva di sostanza economica quella in cui lo scopo di risparmio d’imposta assuma carattere preponderante, mentre le ragioni economiche dell’operazione risultino marginali o inattendibili. La prova del disegno elusivo incombe sull’Amministrazione finanziaria, ma grava sul contribuente l’onere di allegare le ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino l’operazione. Dall’accertata abusività e dalla strumentalità dei contratti consegue la indeducibilità dei relativi costi.

Il Fatto

Un notaio riceveva un avviso di accertamento, emesso per l’anno d’imposta 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate contestava una maggiore IRPEF, una maggiore IRAP, la maggiore addizionale regionale e comunale, oltre a una sanzione amministrativa. L’Ufficio riteneva che il professionista avesse dedotto i canoni di leasing di immobili a uso ufficio attraverso una società, di cui erano socia la moglie e amministratrice la madre, utilizzata come filtro per l’acquisto e la sublocazione degli immobili.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Roma, che rigettava il ricorso. La C.t.r. del Lazio confermava la decisione in appello. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono trattati unitariamente per la loro stretta connessione: il primo contesta la sussistenza dell’abuso del diritto e gli altri due la motivazione apparente della sentenza d’appello. La Corte muove dal testo dell’art. 10 bis della legge n. 212/2000, che definisce abusive le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, con conseguente inopponibilità delle operazioni all’Amministrazione finanziaria.

Richiamando un consolidato orientamento — dalle Sezioni Unite n. 30055 e n. 30057 del 2008 fino a Sez. V n. 14674 del 2024 — il Collegio ribadisce che il divieto di abuso trova fondamento, nei tributi non armonizzati, nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività. Lo scopo essenziale dell’operazione deve essere il risparmio d’imposta, da ritenersi illecito quando rappresenti la parte preponderante del negozio, restando marginali o teoriche le ragioni economiche (Sez. V n. 9135 del 2021). L’abusività è invece esclusa quando sia ravvisabile una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali, anche di natura organizzativa o gestionale (Sez. V n. 13772 del 2019).

Quanto al riparto dell’onere probatorio, la prova del disegno elusivo spetta all’Amministrazione, mentre il contribuente deve allegare le ragioni economiche alternative (Sez. V n. 27158 del 2021). Nel caso concreto i giudici di merito hanno accertato la composizione societaria della società, l’unicità del rapporto di servizio verso il professionista nel periodo d’imposta considerato e la riconducibilità dei costi dedotti ai servizi resi in favore dell’attività notarile. Hanno quindi ritenuto che i contratti stipulati abbiano consentito di dedurre i canoni di leasing in elusione dell’art. 54, comma 2, del T.U.I.R..

La Corte osserva che il ricorrente non ha offerto alcuna valida spiegazione alternativa, limitandosi a invocare la volontà di non risultare intestatario di immobili per il rischio connesso all’attività notarile, mentre egli stesso ha ammesso di essere proprietario di altri immobili. Poiché l’operazione è abusiva, devono ritenersi escluse le valide ragioni extrafiscali, con conseguente indeducibilità dei costi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

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