Notifica cartella entro trenta giorni dalla variazione di residenza (Cass. civ. Sez. V n. 32306 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel regime anteriore alle riforme della riscossione, la notificazione della cartella esattoriale effettuata al precedente indirizzo del contribuente entro il trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica è regolare. Il termine dilatorio di cui all’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 decorre dalla data della dichiarazione di variazione e non dal perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica, poiché questa è difficilmente conoscibile dal contribuente e dall’Amministrazione. Il principio dell’effettiva conoscenza degli atti sancito dall’art. 6, comma 1, legge n. 212 del 2000 non impone oneri aggiuntivi rispetto al modello legale della fattispecie notificatoria. Resta salva la prova di elementi concreti, conosciuti o conoscibili con l’ordinaria diligenza, che rivelino il trasferimento del destinatario.

Il Fatto

Con intimazione di pagamento l’agente della riscossione chiedeva al contribuente la somma di € 13.785,57, oltre sanzioni e interessi, in forza di una cartella riguardante IRPEF e TFR per l’anno 2012. Il contribuente impugnava l’intimazione davanti alla C.t.p. di Como, che accoglieva il ricorso con sentenza n. 281/2021.

La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 1605/2023, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla illegittimità della notifica della cartella eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., avendo egli trasferito la residenza a Milano pochi giorni prima.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 58 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 139 e 140 cod. proc. civ. Il contribuente sostiene che la notificazione ex art. 140 non è legittima quando il notificante conosca o possa conoscere, con l’ordinaria diligenza, il trasferimento del destinatario; a riprova richiama un avviso di irregolarità relativo al modello Unico 2016, notificatogli dall’Agenzia delle Entrate presso la residenza milanese.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. La cartella era stata notificata il 23/06/2017, mentre dal certificato storico di residenza il trasferimento a Milano risultava dal 26/05/2017. L’art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 37, comma 27, d.l. n. 223 del 2006, convertito nella legge n. 248 del 2006, stabilisce che le variazioni di indirizzo del contribuente hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica.

Su questa base la Corte richiama i propri precedenti: Cass. n. 10967 del 2017 ha ritenuto regolare la notifica effettuata entro il trentesimo giorno al precedente indirizzo; Cass. n. 41137 del 2021 e Cass. n. 28733 del 2024 hanno precisato che il termine decorre dalla comunicazione della variazione e non dal perfezionamento formale dell’iscrizione anagrafica. Il principio va contemperato con l’art. 6 della legge n. 212 del 2000, che impone di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti, ma non può tradursi in oneri aggiuntivi rispetto al modello legale della fattispecie notificatoria (Cass. n. 5204 del 2012).

La Corte ritiene che i giudici d’appello abbiano fatto buon governo di tali principi. Hanno accertato che, al momento dell’avvio della procedura ex art. 140 cod. proc. civ. e del compimento delle formalità, il contribuente era ancora residente al precedente indirizzo e che la raccomandata informativa, inviata nel termine dei trenta giorni, era stata restituita per compiuta giacenza.

Quanto all’atto fiscale ricevuto al nuovo indirizzo, la Corte conferma la motivazione dell’appello: l’alterità dei soggetti notificatori impedisce di ritenere che le informazioni dell’Agenzia delle Entrate fossero nella disponibilità dell’agente della riscossione; peraltro l’iter di quest’ultimo era iniziato prima della variazione anagrafica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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