Rigetto del ricorso e condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34876 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna aggravata ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. quando il giudizio sia definito in conformità alla proposta del consigliere delegato. Il non attenersi a una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, integra un’ipotesi normativa di abuso del processo e lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente. Ne consegue la condanna di quest’ultimo al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
I ricorrenti, già collaboratori di un’associazione operante nel settore socio-sanitario e assistenziale, agivano in giudizio per ottenere l’accertamento della carenza del progetto nei contratti di collaborazione stipulati e la conversione dei rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le conseguenti differenze retributive.
La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava la carenza del progetto e convertiva i rapporti ai sensi dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, riconoscendo l’inquadramento nel livello base del CCNL di settore. Escludeva però ogni tutela connessa al licenziamento, essendo pacifico che i rapporti si erano risolti per scadenza del termine apposto al contratto di progetto. Avverso tale sentenza i lavoratori proponevano ricorso per cassazione su quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo — concernenti la mancata ammissione delle prove testimoniali sulle mansioni effettivamente svolte e la determinazione del corrispettivo secondo i minimi del profilo professionale di base — sono dichiarati inammissibili per due ordini di ragioni. Anzitutto i ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva rilevato la mancanza delle allegazioni essenziali: la dimostrazione del contenuto oggettivo dei compiti svolti da ciascuno e la corrispondenza tra il ruolo concreto e le declaratorie contrattuali. In secondo luogo difetta la specificità delle censure, per la carente indicazione del contenuto degli atti processuali necessari alla valutazione in sede di legittimità.
Il terzo motivo — relativo alla violazione dell’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 in relazione all’art. 8 della legge n. 604/1996 — è parimenti inammissibile. La Corte territoriale aveva escluso qualsiasi diritto conseguente all’illegittimità del recesso, avendo accertato che nessuna comunicazione, scritta o orale, aveva manifestato la volontà risolutiva del rapporto e che i rapporti si erano risolti per scadenza del termine. Le censure, al di là delle denunciate violazioni di legge, si sostanziano in una richiesta di rivalutazione del merito di accertamenti di fatto adeguatamente motivati.
Il quarto motivo, sulla mancata liquidazione delle spese in favore di uno dei ricorrenti, è infondato. La compensazione era giustificata dalla reiezione, in entrambi i gradi, della domanda risarcitoria per mancanza di prova, in un contesto di soccombenza reciproca su domande con petitum e causa petendi diversi.
Il ricorso è dunque rigettato. La Corte ricorda che, nel procedimento per la decisione accelerata, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo: la definizione del giudizio in conformità alla proposta — poi confermata — lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28540 del 2023. Da qui la condanna dei ricorrenti al pagamento di € 2.000,00 in favore della controricorrente e di ulteriori € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende, oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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