Definizione agevolata della lite tributaria ed estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 5761 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di definizione agevolata delle controversie tributarie disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022, il contribuente che intende aderirvi ha l’onere di depositare, entro il termine del 10 ottobre 2023, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Assolto tale onere, il giudizio deve essere dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate e l’adesione alla definizione agevolata esclude la condanna al doppio contributo unificato.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Treviso alcuni avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008, 2009 e 2010, per imposte Ires, Irap e Iva. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti. Adita da entrambe le parti, la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della decisione, dichiarava legittimi tutti gli avvisi impugnati.
Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate si costituiva per l’eventuale partecipazione all’udienza. Nella pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava istanza di estinzione ai sensi della definizione agevolata, allegando le domande e le ricevute di pagamento delle prime rate.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti. Il thema decidendum non attiene quindi ai motivi di ricorso, ma alla verifica dei presupposti processuali dell’adesione disciplinata dalla legge n. 197/2022.
Il Collegio richiama l’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, come modificato dall’art. 20 del d.l. n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 56/2023. La norma impone al contribuente l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi o della prima rata. La ricorrente ha assolto tale onere depositando con modalità informatiche, in data 9-10 ottobre 2023, l’istanza e le ricevute di pagamento relative agli anni 2008, 2009 e 2010.
Quanto agli effetti dell’adesione, la Corte richiama i commi 200 e 201 dell’art. 1 della legge n. 197/2022, che regolano il diniego della definizione, la sua impugnabilità e la revocazione del provvedimento di estinzione. La ricostruzione della disciplina conferma il quadro dei rimedi esperibili ove l’Agenzia non accolga la definizione.
Verificata la sussistenza dei presupposti di legge, il giudizio è dichiarato estinto. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate, in coerenza con il disposto del comma 198.
Da ultimo, il Collegio precisa che l’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il precedente Cass. n. 31732 del 2018. La declaratoria di estinzione assorbe ogni ulteriore valutazione sui motivi.
Nota della Redazione
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