Contratti aziendali, inammissibile la censura che ripropone l’opzione ermeneutica alternativa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34875 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione dei contratti aziendali, per i quali non si applicano in sede di legittimità le regole di interpretazione diretta previste per i soli contratti o accordi collettivi nazionali, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola contrattuale non può contestare, nel giudizio di cassazione, la scelta alternativa alla propria effettuata dal giudice di merito. La censura è inammissibile quando la Corte territoriale abbia rilevato il tenore letterale e non equivoco delle clausole e ne abbia dato una esegesi plausibile e logico-sistematica. Le doglianze che si sostanziano unicamente nel proporre una lettura contrappositiva rispetto a quella di merito non integrano violazione di legge. È altresì inammissibile la censura sull’erronea interpretazione del contenuto del ricorso in appello, ove il suo eventuale accoglimento non possa condurre alla cassazione della pronuncia impugnata, stante la definitività delle altre doglianze.
Il Fatto
Il lavoratore, già dipendente di una banca, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del premio di produttività per gli anni 2013 e 2014 nella misura prevista dall’art. 26 del contratto integrativo aziendale del 24.12.2010, e non nell’importo riconosciuto dal datore di lavoro in applicazione dell’accordo aziendale del 28.5.2013.
Il Tribunale ha respinto la domanda. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 408/2020, ha confermato la pronuncia di primo grado, limitando il thema decidendum all’annualità 2013. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc e degli artt. 1362, 1363 e 1372 cod. civ., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo e al vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cpc e alla nullità ex art. 360, primo comma, n. 4, cpc.
La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata si fonda su due rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sostenerne il dictum. La prima attiene alla mancata impugnazione della tesi, dichiarata inammissibile dal Tribunale perché nuova, secondo cui l’accordo del 2010 avrebbe regolato il premio anche per gli anni successivi. La seconda, di merito, muove dalla scadenza del contratto integrativo fissata al 31.12.2011 e dalla conferma di tale termine da parte dell’accordo del 2013, che ha modificato la misura del premio rendendo inoperante il rinvio agli artt. 26 e 27 del C.I.A. del 2010.
La Corte chiarisce che l’uso della locuzione “per completezza” non introduce una mera argomentazione, ma rappresenta un ulteriore convincimento dei giudici di secondo grado, configurabile come ratio decidendi aggiuntiva, perché fondata su ragioni non pertinenti alla prima ratio.
Sul piano dell’interpretazione, la Corte richiama il principio per cui, in materia di contratti aziendali, la parte che ha proposto una delle opzioni ermeneutiche possibili di una clausola non può contestare in cassazione la scelta alternativa del giudice di merito (Cass. n. 18214/2024), quando questi abbia rilevato il tenore letterale e non equivoco delle clausole dando loro una esegesi plausibile e logico-sistematica. Tutte le doglianze, consistenti in asserite violazioni di legge, si sostanziano in realtà nel proporre una lettura contrappositiva e sono pertanto inammissibili.
Conseguentemente è inammissibile anche la censura sull’erronea interpretazione del contenuto del ricorso in appello, perché un eventuale suo accoglimento non potrebbe condurre alla cassazione della pronuncia impugnata, stante la definitività delle altre doglianze (Cass. n. 5102/2024). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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