Abuso del diritto escluso senza indebito risparmio fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 33418 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di abuso del diritto ex art. 10-bis legge n. 212/2000, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di dimostrare, oltre all’assenza di sostanza economica dell’operazione e all’essenzialità del vantaggio fiscale, anche l’esistenza di un indebito vantaggio fiscale. Ove tale ultimo presupposto difetti — perché la sequenza negoziale contestata ha comportato un carico tributario maggiore rispetto all’operazione asseritamente elusa — la condotta abusiva non è configurabile e la ripresa fiscale non può essere fondata sulla sola anormalità dello schema negoziale. Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, comma 1, cod. proc. civ., applicabile al processo tributario, cade sugli elementi fattuali e non sulle valutazioni riservate al giudice.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società immobiliare un avviso di liquidazione, contestando l’abuso del diritto in relazione a una compravendita immobiliare registrata con imposta di registro in misura fissa. Secondo l’Ufficio, il complesso di negozi posti in essere celava in realtà il trasferimento dell’azienda alberghiera, sottraendola all’imposta proporzionale.
I giudici di primo grado respingevano il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, accoglieva l’impugnazione, escludendo che l’Amministrazione avesse provato il contestato abuso e rilevando che l’operazione aveva determinato un carico impositivo superiore rispetto alla cessione d’azienda. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro di riferimento. Il divieto di abuso del diritto è immanente nel sistema tributario, in forza dei principi di capacità contributiva e progressività di cui all’art. 53 Cost., come affermato dalle Sezioni Unite n. 30055, 30056 e 30057 del 2008. Tale principio, di elaborazione autonoma rispetto a quello comunitario, è stato poi positivizzato dall’art. 10-bis legge n. 212/2000.
Il riparto probatorio è scandito dal comma 9 della norma: l’Amministrazione deve dimostrare la condotta abusiva, mentre il contribuente è tenuto a provare le ragioni extrafiscali. La Corte ribadisce che la verifica impone di individuare un adeguato strumento giuridico alternativo, funzionale al medesimo obiettivo economico, e di saggiarne la fungibilità rispetto alla soluzione adottata.
Nel caso concreto, il giudice di appello ha escluso il primo presupposto dell’elusione esaminando il raffronto tra l’imposta che sarebbe derivata dalla cessione d’azienda e quella effettivamente versata con la sequenza negoziale: ne è emerso un carico tributario maggiore, senza alcun risparmio fiscale. Il riferimento alla mancata contestazione della tabella è stato solo incidentale.
Respinta la censura sull’art. 115 cod. proc. civ. — perché la non contestazione ha riguardato elementi fattuali, non conclusioni valutative — la Corte osserva che l’Amministrazione ha tentato solo in sede di legittimità di negare il risparmio, sostenendo che il confronto andrebbe operato sul singolo atto. La prospettazione si scontra però con lo stesso avviso di liquidazione, che fonda l’elusione sulla successione negoziale complessiva. Il ricorso, pertanto, è respinto.
Nota della Redazione
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