Autotutela sostitutiva e inammissibilità del nuovo atto nel giudizio pendente (Cass. civ. Sez. V n. 1529 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato, per qualsiasi motivo, determina la cessazione della materia del contendere, poiché la prosecuzione del giudizio non potrebbe arrecare alcun risultato utile al contribuente, stante l’inammissibilità di pronunce di mero accertamento dell’illegittimità della pretesa erariale. Il provvedimento di autotutela sostitutiva, con cui l’Amministrazione ridetermini in diminuzione il contenuto del precedente atto, costituisce atto autonomamente impugnabile e non può essere delibato nel giudizio pendente instaurato avverso l’atto originario. Non è violato il diritto di difesa del contribuente, il quale potrà proporre impugnazione contro il nuovo atto impositivo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane notificò a una società contribuente un atto di contestazione e irrogazione di sanzioni per riprese relative all’anno di imposta 2006. La società impugnò il provvedimento davanti alla C.T.P. di Siracusa, che, previa riunione con il giudizio avverso la cartella di pagamento emessa sul medesimo atto, accolse i ricorsi. L’Agenzia propose appello e la C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, con sentenza n. 4831/04/2021, rigettò il gravame.

La Commissione regionale osservò che, quanto al giudizio sulla cartella, l’Agenzia aveva chiesto la cessazione della materia del contendere; quanto all’atto di contestazione, questo era stato annullato in autotutela. Di conseguenza, il successivo atto integrativo con cui l’Amministrazione aveva rideterminato le sanzioni non poteva trovare ingresso nel giudizio, trattandosi di provvedimento autonomamente impugnabile. Avverso tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che l’atto fiscale che rettifichi in diminuzione quello impugnato debba essere deciso nella stessa controversia. La censura è infondata.

La Corte muove dall’art. 2-quater del d.l. n. 564 del 1994, conv. con mod. dalla l. n. 656 del 1994, che riconosce espressamente il potere dell’Amministrazione di provvedere in via di autotutela all’annullamento di ufficio o alla revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in ipotesi di non impugnabilità. Il rimedio demolitorio opera con efficacia ex tunc e si estende a qualsiasi vizio di legittimità o di merito, con il solo limite del giudicato sostanziale favorevole all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.m. n. 37 del 1997.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto estensivamente il potere di autotutela anche agli interventi di tipo sostitutivo, distinguendo il potere di rinnovo da quello di integrazione dell’atto impositivo. Al potere di autotutela è ricondotto anche il provvedimento di riforma dell’atto, caratterizzato dal fatto che l’oggetto del rapporto giuridico controverso resta identico (richiamata Cass. civ. Sez. V n. 937 del 2009).

Il sopravvenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato determina quindi la cessazione della materia del contendere, poiché la prosecuzione del giudizio non comporterebbe alcun risultato utile per il contribuente, stante l’inammissibilità nel processo tributario di pronunce di mero accertamento. Non risulta violato il diritto di difesa, potendosi impugnare il nuovo atto impositivo (richiamate Cass. civ. Sez. V n. 33587 del 2018, n. 20350 del 2019 e n. 3268 del 2022).

A tali principi si è correttamente attenuta la C.T.R., che ha escluso la delibabilità del nuovo atto impositivo, peraltro oggetto di separato giudizio. Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, con cui la difesa erariale lamentava la violazione degli artt. 50-bis del d.l. n. 331 del 1993 e 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, e il rigetto del ricorso, con condanna dell’Agenzia alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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