Accertamento induttivo per antieconomicità e obbligo di esame dei plurimi indizi (Cass. civ. Sez. V n. 31298 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, il reddito non dichiarato sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, incombendo sul contribuente l’onere della prova contraria. Il giudice di merito, investito di tale accertamento, non può limitarsi a scrutinare il solo scostamento dai valori OMI, ma deve esaminare e valutare tutti gli elementi indiziari addotti, ancorché ulteriori e concorrenti, quali il rapporto tra prezzo di cessione e mutuo bancario, il costo di costruzione, il valore delle rimanenze e i finanziamenti soci reiterati. La motivazione per relationem della sentenza di appello è legittima se la decisione, nel suo complesso, supera il minimo costituzionale e dà conto, in modo autosufficiente, delle ragioni del rigetto dei motivi di gravame.

Il Fatto

La contribuente, una società di capitali operante nel settore immobiliare, riceveva un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria, procedendo a ripresa a tassazione, ricostruiva induttivamente un maggior reddito. La rettifica si fondava su una pluralità di indizi: la vendita di alcune unità immobiliari a prezzi inferiori ai valori OMI, inferiori al costo di costruzione risultante dalle scritture di magazzino e al valore dei mutui bancari concessi per l’acquisto, nonché la presenza di reiterati finanziamenti soci ritenuti ingiustificati.

Esperita senza esito la procedura di accertamento con adesione, la società proponeva ricorso; la Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni della contribuente e la decisione era confermata in appello. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui la contribuente replicava con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità, disattendendole. Il ricorso è ammissibile: l’atto d’appello erariale aveva riproposto le ragioni poste a sostegno della legittimità dell’accertamento, assolvendo l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992; e il primo motivo, attinente a un errore sulla prova, è correttamente posto sotto il paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012.

Passando al merito, il terzo motivo — sulla motivazione apparente — è infondato. Il rinvio operato dalla sentenza d’appello alla pronuncia di primo grado, se pure in un passaggio può apparire non criticamente valutato, si colloca alla fine di un’articolata motivazione, autonoma e collocata ben al di sopra del minimo costituzionale individuato dalla Cass. Sez. Un. n. 8053/2014. La motivazione per relationem è del resto ammessa ove autosufficiente.

Fondati sono invece il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente. I giudici di merito non si sono confrontati con gli ulteriori elementi indiziari posti a base della rettifica. In particolare, non hanno considerato che i valori di vendita degli appartamenti erano assai inferiori ai mutui bancari concessi, né il reiterato andamento antieconomico risultante dalle scritture contabili, trascurando così i plurimi indizi che legittimavano il ricorso al metodo induttivo.

Richiamando un orientamento consolidato, la Corte ribadisce che l’accertamento induttivo è consentito pure in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, e che gli elementi assunti a fonte di presunzione non devono necessariamente essere plurimi, potendo il convincimento fondarsi anche su di un elemento unico, purché preciso e grave (Cass. V n. 26036/2015, n. 25217/2018, n. 27552/2018).

Il quarto motivo, sull’introduzione di motivi nuovi, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, perché si uniformi ai principi esposti, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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