Piano di bonifica non approvato non invalida la riscossione dei contributi consortili (Cass. civ. Sez. V n. 33419 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi consortili, con riguardo alla disciplina dettata dalla legge reg. Puglia 13 marzo 2012, n. 4, la preventiva approvazione del piano generale di bonifica di cui all’art. 3 della medesima legge, in quanto atto di contenuto meramente programmatico, non costituisce requisito di validità del piano di classifica ai fini della riscossione dei contributi. La disciplina transitoria dell’art. 42, comma 7, della stessa legge sancisce l’ultrattività dei previgenti piani di classifica fino all’approvazione del piano di bonifica, con la conseguenza che il consorzio è esonerato dalla prova del beneficio consortile, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente. La carenza di specifiche opere di manutenzione nell’anno di riferimento non esime dal pagamento, essendo l’obbligazione connessa all’esistenza e alla funzionalità degli impianti di difesa idraulica.
Il Fatto
Il contribuente impugna un’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria della riscossione per conto di un consorzio di bonifica, relativa a contributi consortili per l’anno 2014, per immobili ricadenti nel comprensorio consortile. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso originario, ravvisando l’insussistenza del beneficio consortile.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado riforma la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente non abbia provato l’insussistenza del beneficio, essendosi limitato a produrre una perizia di parte con rilievi fotografici privi di collocazione temporale certa. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la mancata adozione del piano di bonifica da parte dell’ente impositore inficerebbe la validità del piano di classifica e comporterebbe l’inversione dell’onere di provare il beneficio. La Corte respinge l’assunto: l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 4/2012 configura il piano di bonifica come strumento di pianificazione urbanistica di contenuto programmatico, approvato dalla Giunta Regionale.
La mancata approvazione non incide sulla determinabilità ed esigibilità dei contributi, che dipende dall’approvazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, come si evince dall’art. 42, comma 7. La norma transitoria ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei piani di bonifica, che non potevano comunque essere adottati prima del decorso di circa un anno dall’entrata in vigore della legge. I previgenti piani di classifica rimangono pertanto ultrattivamente efficaci.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato. Le doglianze, sotto veste di violazione di legge, si risolvono in una contestazione dell’accertamento fattuale del giudice di appello e in una sollecitazione alla revisione del merito. La Corte ribadisce l’orientamento costante: in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, l’ente impositore è esonerato dalla prova del beneficio, che si presume per l’inclusione dei fondi nel perimetro e l’approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente.
Nel caso concreto il giudice di appello ha accertato la funzionalità delle opere idrauliche e irrigue per l’anno 2014, sicché l’onere probatorio risulta ampiamente assolto dall’ente. Con il terzo motivo la Corte conferma che l’obbligatorietà dei contributi non viene meno per la carenza di specifiche opere di manutenzione, essendo connessa all’esistenza e funzionalità degli impianti di difesa idraulica, da cui deriva un beneficio intrinseco e specifico per i fondi inclusi nel comprensorio.
Anche il quarto motivo, relativo all’omesso esame del mancato stato di conservazione del canale di riferimento, è rigettato: la sentenza impugnata ha complessivamente ritenuto sussistente il beneficio di difesa idraulica, e tanto basta a valutare l’esaurività del giudizio. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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