Furto in abitazione e vizio parziale di mente (Corte cost. n. 173/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 624-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui, per il delitto di furto in abitazione, non permette di ritenere equivalente o prevalente l’attenuante del vizio parziale di mente quando concorre con l’aggravante della violenza sulle cose. La norma violava l’articolo 3 della Costituzione.
La norma. Nel processo penale le circostanze aggravanti fanno salire la pena e quelle attenuanti la fanno scendere. Quando concorrono, di regola il giudice le mette a confronto e decide quale prevale: e’ il bilanciamento. Per il furto in abitazione e il furto con strappo l’articolo 624-bis, quarto comma, escludeva questo confronto. Le attenuanti, salvo quelle degli articoli 98 e 625-bis, non potevano essere ritenute equivalenti o prevalenti sulle aggravanti dell’articolo 625, e la riduzione si calcolava solo sulla pena gia’ aumentata. L’articolo 89 del codice penale, dal canto suo, riduce la pena a chi al momento del fatto aveva la capacita’ di intendere e di volere grandemente scemata, ma non esclusa.
Il caso. Davanti al Tribunale di Teramo era imputato un uomo accusato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose. Aveva forzato la porta di ingresso e si era impossessato di un televisore e di un portamonete con 35 euro. Colto in flagranza, era stato processato con rito direttissimo. Una perizia aveva accertato un decadimento cognitivo dovuto a intossicazione cronica da alcol e stupefacenti e aveva concluso che la capacita’ di comprendere il disvalore delle azioni e di scegliere condotte diverse, pur non eliminata, era scemata grandemente. Altre relazioni peritali confermavano quel quadro.
Il dubbio del giudice. Il giudice riteneva che, potendo bilanciare, l’attenuante avrebbe nettamente prevalso sull’aggravante, anche per il valore modesto di quanto sottratto. La norma glielo impediva. Da qui la questione: perche’ l’attenuante della minore eta’ e’ espressamente sottratta al divieto e quella del vizio parziale di mente no? Per il rimettente le due attenuanti hanno la stessa ragione, cioe’ attenuare la pena quando il fatto e’ commesso da chi ha una capacita’ di intendere e di volere limitata. Il tenore letterale della disposizione non consentiva una lettura diversa.
La posizione dello Stato. L’Avvocatura generale dello Stato chiedeva di dichiarare la questione non fondata. La riduzione per il minorenne, sosteneva, non serve solo a compensare una ridotta capacita’, ma anche a favorirlo. Il furto in abitazione, poi, tutela anche il domicilio. In ogni caso la scelta di derogare al bilanciamento spetterebbe al legislatore, controllabile solo se manifestamente irragionevole.
Il ragionamento della Corte. La Corte richiama due propri precedenti sulla rapina: le sentenze n. 217 del 2023 e n. 130 del 2025, che avevano gia’ dichiarato illegittimo l’analogo divieto dell’articolo 628, quinto comma. Il meccanismo in se’ non e’ in discussione: la Corte conferma che il legislatore puo’ rendere alcune aggravanti non neutralizzabili e imporre di calcolare prima l’aumento e poi la diminuzione. Il problema riguarda le eccezioni a quel divieto. La minore rimproverabilita’ riconosciuta a chi ha commesso il fatto da minorenne va riconosciuta anche a chi ha agito con la capacita’ di intendere e di volere grandemente scemata: la ragione delle due attenuanti e’ identica. Trattarle in modo diverso e’ irragionevole. Non conta che qui si discuta di furto in abitazione invece che di rapina, ne’ che l’aggravante sia la violenza sulle cose: la censura non riguarda la natura dell’aggravante, ma l’equiparabilita’ tra la condizione dell’infermo parziale di mente e quella del minorenne.
Cosa cambia in pratica. Chi e’ imputato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e ottiene il riconoscimento del vizio parziale di mente puo’ ora chiedere che quella attenuante sia dichiarata prevalente o equivalente rispetto all’aggravante. Il giudice non e’ obbligato a farlo: deve valutare il caso concreto. Se ritiene l’attenuante prevalente, l’aumento di pena legato all’aggravante non opera e la pena finale risulta piu’ bassa. La decisione riguarda solo l’attenuante dell’articolo 89 e quella specifica aggravante: per le altre attenuanti il divieto di bilanciamento previsto dall’articolo 624-bis resta in vigore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/173