Giudice di rinvio vincolato alle istanze istruttorie ritenute decisive dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8337 del 30.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio il giudice non può dichiarare inammissibili le istanze istruttorie che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, ha ritenuto idonee a provare i fatti costitutivi del diritto dedotto. Il vincolo derivante dall’art. 384 cod. proc. civ. impone di espletare quei mezzi di prova, ma non ne predetermina l’esito: le relative emergenze restano liberamente apprezzabili, in una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali. Il giudice di rinvio conserva, pertanto, i poteri di indagine e di valutazione propri del giudice di merito, ma deve giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento ed evitare di fondare la decisione sugli stessi elementi già ritenuti illogici o errati in diritto.
Il Fatto
Gli eredi di un ex dipendente di una società di gestione idrica convenivano in giudizio l’azienda per ottenere l’accertamento del diritto all’inclusione dell’indennità di incentivazione, pari all’ottanta per cento dello stipendio lordo, nella base di calcolo della pensione aziendale, con condanna alle differenze maturate dalla quiescenza al decesso del dante causa.
Il Tribunale accoglieva le domande nei limiti della prescrizione. La Corte d’Appello accoglieva il gravame dell’azienda e rigettava le pretese. La Cassazione, con una precedente ordinanza, cassava la decisione per non aver il giudice territoriale dato ingresso alle istanze istruttorie riproposte in appello, rinviando per rivalutarle. Riassunto il giudizio, la Corte partenopea rigettava nuovamente la domanda per mancata prova dei presupposti di fatto della pretesa, ossia della percezione dell’indennità dal 1971 e dell’importo medio mensile dell’ultimo anno. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello disatteso il principio di diritto affermato in sede rescindente. Il motivo è fondato. Con l’ordinanza di annullamento la Corte aveva dato mandato ai giudici di rinvio di rivalutare le istanze istruttorie alla luce del principio esposto, secondo cui l’omessa ammissione della prova può essere denunciata quando il ricorrente dimostri il nesso eziologico tra l’omesso accoglimento e l’errore addebitato al giudice. Il giudice del rinvio, nell’ottemperare al mandato, non poteva trascurare la contraddizione evidenziata in sede rescindente tra la ritenuta inammissibilità di quelle istanze e il rigetto della domanda per mancata prova dei fatti costitutivi.
Ne deriva che i giudici di rinvio, ai fini del giudizio di ammissibilità, dovevano tenere conto del carattere decisivo che la Corte aveva ravvisato in quei capitoli di prova, tanto da accogliere il motivo di ricorso. La sentenza impugnata è quindi errata nella parte in cui ha ritenuto inammissibili le istanze istruttorie.
Il vincolo incombente sul giudice del rinvio consiste nel non poter prescindere dalle emergenze di quei mezzi istruttori, che pertanto vanno espletati. Tali emergenze restano però liberamente apprezzabili, anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali, poiché il giudice di rinvio conserva le facoltà che gli competevano originariamente come giudice di merito. Egli deve tuttavia giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici.
La Corte aggiunge un’indicazione operativa: sul piano della esatta quantificazione delle differenze pensionistiche, il giudice ben potrebbe ricorrere ai propri poteri d’ufficio, ad esempio mediante una consulenza tecnica contabile, per non vanificare l’esito probatorio dei presupposti di fatto che, se dimostrati, la Corte ha già ritenuto idonei a dar luogo a una decisione opposta.
Il secondo motivo, proposto in via subordinata, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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