Inammissibili i ricorsi su abuso di somministrazione nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16713 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, non potendo la Corte supplire alla carenza di specifica critica del percorso argomentativo del giudice di merito. È parimenti inammissibile il motivo che sovrapponga profili eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili. L’omesso esame di un fatto decisivo è ulteriormente precluso dallo sbarramento di cui all’art. 360, penultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ai ricorsi depositati dal 1° gennaio 2023. Nel pubblico impiego contrattualizzato la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato resta esclusa dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Il lavoratore aveva prestato attività di operatore socio sanitario presso una struttura ospedaliera a decorrere dal 2012, dapprima alle dipendenze delle cooperative assegnatarie dell’appalto di servizi e poi come lavoratore somministrato, in forza di contratti più volte prorogati. Il Tribunale aveva parzialmente accolto le domande, dichiarando l’illegittimità del reiterato ricorso al lavoro somministrato, condannando la struttura al risarcimento del danno pari a sette mensilità e riconoscendo il diritto al medesimo trattamento retributivo e previdenziale dei lavoratori a tempo indeterminato a parità di mansioni.

La Corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale del lavoratore, sia quello incidentale della struttura. Proposto ricorso per cassazione dal lavoratore e ricorso incidentale dalla struttura, la causa è stata trattata in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale è affidato a due motivi. Il primo denuncia la violazione dei principi comunitari e costituzionali sul divieto di ricostituzione del rapporto, sostenendo che l’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 non potrebbe operare come scudo contro la reintegrazione. Il secondo censura la quantificazione del risarcimento per abusiva reiterazione.

La Corte dichiara entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, il vizio di violazione di legge deve essere dedotto non solo con l’indicazione delle norme assunte violate, ma mediante argomentazioni specifiche e intellegibili, idonee a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. Nel caso concreto il motivo si risolve in doglianze generiche, imperniate sulla possibilità di derogare al principio dell’art. 97 Cost., senza criticare il percorso argomentativo della decisione impugnata, che si è conformata alla giurisprudenza di legittimità in tema di illegittima reiterazione di contratti a termine.

La Corte richiama Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e le successive pronunce in materia, ricordando che tale orientamento ha superato il vaglio della Corte di giustizia UE e della Corte cost. n. 248/2018. Quanto al secondo motivo, l’inammissibilità deriva dalla promiscuità dei profili dedotti, non essendo consentita la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei. Sotto l’apparente violazione di legge il motivo mira, in realtà, a una rivalutazione dei fatti storici riservata al giudice di merito, operazione estranea al giudizio di legittimità. Opera inoltre la preclusione dell’art. 360, penultimo comma, cod. proc. civ.

Anche i tre motivi del ricorso incidentale sono dichiarati inammissibili. Il primo e il secondo non aggrediscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha evidenziato l’assenza di adeguata impugnazione sul mancato rispetto dei presupposti dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001. Il terzo, relativo alla qualificazione come non contestate delle allegazioni iniziali, attiene a un apprezzamento riservato al giudice di merito, sindacabile solo per difetto assoluto o apparente di motivazione o per manifesta illogicità.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità, dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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