Decadenza dalla cassa integrazione per omessa comunicazione dell’attività autonoma (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16720 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale, l’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 86 del 1988, conv. nella legge n. 160 del 1988, impone al beneficiario l’onere di dare all’INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con il trattamento, allo scopo di consentire all’Istituto la verifica in ordine al perdurare del lavoro presupposto dell’integrazione. La mancata comunicazione produce decadenza dal beneficio, non limitata al solo periodo di effettivo svolgimento dell’attività, restando irrilevante la conoscibilità aliunde della stessa da parte dell’INPS. La clausola di pluriefficacia della comunicazione di cui all’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181 del 2000, come interpretato dall’art. 9, comma 5, d.l. n. 76 del 2013, non opera rispetto all’attività di lavoro autonomo, priva dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione in capo al datore di lavoro.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva condannato la ricorrente a restituire all’INPS i ratei del trattamento di Cassa Integrazione percepiti in determinati periodi. La decisione si fondava sul rilievo che la parte aveva fruito della prestazione come lavoratrice dipendente pur avendo percepito compensi come lavoratrice autonoma iscritta alla Gestione Separata, senza segnalare all’Istituto lo svolgimento di tale attività. I giudici di merito avevano richiamato l’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 86 del 1988, qualificando l’obbligo di comunicazione preventiva come presupposto assoluto del beneficio, e avevano escluso che la perdita del trattamento potesse limitarsi al solo periodo di effettivo svolgimento del lavoro.

Avverso la sentenza la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione della disciplina sulla pluriefficacia delle comunicazioni, la decadenza non limitata al periodo di diversa occupazione e il vizio di ultrapetizione in relazione alla somma richiesta in restituzione. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente per connessione e rigettati. La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui il beneficiario ha l’onere di comunicare preventivamente all’INPS lo svolgimento di attività lavorativa, anche compatibile, per consentire all’Istituto di verificare la permanenza del rapporto di lavoro presupposto dell’integrazione. Ha indicato Cass. n. 24644 del 2023, Cass. n. 24455 del 2017, Cass. n. 14426 del 2019 e Cass. n. 3116 del 2021, richiamandone per relationem le motivazioni ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Quanto alla ratio dell’onere, la Corte ha ribadito che la comunicazione preventiva risponde all’esigenza di massima efficacia dei controlli dell’INPS, al fine di ridurre l’area del lavoro non dichiarato e di garantire l’effettiva destinazione delle risorse ai disoccupati, nonché a una finalità di responsabilizzazione del percipiente. Ne deriva l’irrilevanza della conoscibilità aliunde dell’attività da parte dell’Istituto, poiché la decadenza opera ex se per la sola omissione.

La Corte ha poi respinto la tesi della cd. pluriefficacia della comunicazione. L’art. 4-bis, comma 6, d.lgs. n. 181 del 2000 e l’interpretazione autentica dell’art. 9, comma 5, d.l. n. 76 del 2013 non si applicano al caso concreto, che riguarda attività di lavoro autonomo diversa da quella coordinata e collaborativa, per la quale non sussiste in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione introdotto dall’art. 1, comma 1180, legge n. 296 del 2006. I rilievi difensivi, incentrati sul valore delle informazioni già in possesso dell’INPS, sono stati giudicati già esaminati e superati.

E’ stato invece accolto il quarto motivo. La parte aveva chiesto in via subordinata l’accertamento di una minor somma a titolo di indebito, riproponendo ritualmente la questione in appello. Il giudice di secondo grado non aveva pronunciato su tale domanda, così violando l’art. 112 cod. proc. civ. e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La sentenza è stata quindi cassata sul punto, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Firenze, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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