Abuso d’ufficio tentato: annullamento senza rinvio per abrogazione della fattispecie (Cass. pen. Sez. VI n. 6079 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione della fattispecie di abuso d’ufficio ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114 determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Il venir meno della norma incriminatrice travolge anche la forma tentata del delitto, che non sopravvive come autonoma figura residuale. La declaratoria opera in forza dell’art. 2, secondo comma, cod. pen. e dell’art. 609, secondo comma, cod. proc. pen., con efficacia retroattiva anche in malam partem esclusa dalla successione di leggi penali nel tempo.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente del settore urbanistica di un Comune e quindi pubblico ufficiale, era accusato di concorso tentato in abuso d’ufficio per non essersi astenuto nella trattazione di una domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa a un immobile di sua proprietà, compiendo atti diretti a procurarsi un indebito vantaggio. In primo grado il Tribunale lo aveva assolto perché il fatto non costituisce reato.
Su impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello, previa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, lo aveva condannato, ravvisando il dolo intenzionale e, in subordine, un concorso morale dell’extraneus. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione e violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, nelle more del giudizio di legittimità, è intervenuta la legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha abrogato ogni residuale fattispecie di abuso d’ufficio. Il percorso riformatore, avviato con il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 124, aveva già ristretto la portata applicativa della disposizione originaria dell’art. 323 cod. pen., attribuendo rilievo penale alla sola violazione di specifiche regole di condotta.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 18 gennaio 2022, aveva dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della rinnovata fattispecie. Il descritto itinerario normativo si è ora concluso con l’abrogazione integrale della norma incriminatrice.
La Corte afferma che il venir meno della disposizione produce effetto anche sulla fattispecie tentata, poiché il tentativo non configura un autonomo titolo di reato, ma una modalità di realizzazione della condotta rispetto alla norma-base. L’abrogazione non lascia sopravvivere alcuna figura residuale applicabile al caso concreto.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La pronuncia travolge integralmente la condanna, rendendo superfluo l’esame dei motivi di ricorso, assorbiti dalla declaratoria di abrogazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.