Rinuncia al ricorso e spese processuali nel sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. VI n. 6081 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione, ritualmente dichiarata e trasmessa alla Corte, determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Alla declaratoria consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., quando le ragioni addotte a sostegno della rinuncia non si traducano in una posizione sostanziale ulteriore rispetto a quella già rivendicata con il ricorso. La cessazione della materia per sopravvenuta carenza di interesse, invece, esclude l’applicazione della statuizione sulle spese quando essa esaurisce l’interesse dell’impugnante.

Il Fatto

I ricorrenti, terzi interessati dall’esecuzione di un sequestro preventivo di somme disposto dal Giudice per le indagini preliminari, avevano proposto istanza di riesame avverso il provvedimento ablatorio emesso ai sensi degli artt. 85 d.P.R. n. 309/1990 e 240-bis cod. pen. nei confronti di un congiunto indagato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza il difensore e procuratore speciale dei terzi interessati ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. Nelle more del giudizio di legittimità i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, rappresentando che il procedimento penale a carico dell’indagato si era definito con la confisca delle somme già sottoposte a sequestro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione dell’effetto della rinuncia sul ricorso pendente e sulle conseguenti statuizioni economiche. La rinuncia ritualmente trasmessa determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, poiché l’atto abdicativo preclude ogni scrutinio nel merito dei motivi proposti.

La Sesta Sezione osserva che l’intervenuta definizione del procedimento penale con la confisca delle somme sequestrate ha reso priva di oggetto la pretesa dei terzi interessati. Il venir meno del sequestro preventivo per effetto della confisca esaurisce, di fatto, l’interesse sostanziale che i ricorrenti avevano azionato con il riesame e poi con il ricorso.

Su questa base la Corte distingue la propria decisione da quella adottata nel medesimo documento con riguardo all’altra posizione, ove la rinuncia, conseguente alla concessione degli arresti domiciliari in sostituzione della misura di maggior rigore, ha condotto a una declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse, senza condanna alle spese.

Nel caso in esame, invece, le ragioni poste a fondamento della rinuncia risultano indifferenti rispetto alla posizione sostanziale rivendicata dai ricorrenti con l’impugnazione. La cessazione degli effetti del sequestro per effetto della confisca non configura una situazione giuridica ulteriore rispetto a quella già dedotta.

Da qui la condanna alle spese processuali, applicata nei limiti del solo capo indicato dall’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., con esclusione di ogni altra statuizione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per rinuncia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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