Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 1733 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta verificare, nei limiti del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso che si limiti a una generica confutazione del provvedimento, senza effettivo confronto con il testo dell’ordinanza del riesame, è inammissibile per difetto della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma in relazione a plurime condotte di riciclaggio, aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. per la finalità di agevolare un clan camorristico operante sul territorio romano.
Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, ha annullato il provvedimento in relazione a uno dei capi di imputazione e ha confermato la misura per gli altri. Avverso tale ordinanza il difensore di fiducia propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: vizio di motivazione sui gravi indizi, violazione di legge e vizio di motivazione sull’aggravante mafiosa, violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria. Sul primo motivo richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000, ricordando che il controllo di legittimità sulla motivazione del riesame riguarda la tenuta logica della valutazione indiziaria.
Il Collegio osserva che il Tribunale ha esaminato con rigore di analisi la posizione del ricorrente. La difesa, in sede di riesame, non aveva formulato rilievi né sulla ricostruzione della vicenda né sul coinvolgimento dell’indagato. Il ricorso in cassazione contiene invece una generica confutazione, priva di effettivo confronto con il testo dell’ordinanza impugnata.
La Corte valorizza i dati investigativi che il ricorrente trascura: estratti dal telefono cellulare attestanti numerosi bonifici in uscita, la gestione di società che monetizzavano somme provenienti dal clan, una intercettazione ambientale del novembre 2018 tra i fratelli, informative della DIA e il meccanismo del c.d. “giro dell’IVA”. Elementi che delineano il ruolo del ricorrente nelle operazioni di riciclaggio, pur nella accertata non partecipazione al sodalizio.
Quanto all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., l’ordinanza ha sottolineato il sistematico rapporto con appartenenti al sodalizio per l’attuazione delle strategie imprenditoriali nelle attività di riciclaggio, con piena consapevolezza di agevolare i traffici della consorteria. Sulle esigenze cautelari, la Corte rileva che la ricorrenza dell’aggravante determina la presunzione relativa ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da elementi contrari; il pericolo di recidiva è motivato con richiami ai precedenti penali e al contesto criminale di riferimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre alla trasmissione di copia della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 94 c.p.p. – Termine per l'intervento
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 581 c.p.p. – Forma dell'impugnazione