Disconoscimento della copia e onere di verificazione per il cessionario di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. 5 n. 15000 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità solidale del cessionario di ramo d’azienda per i debiti tributari del cedente, ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 472/1997, l’effetto liberatorio per mancato rilascio del certificato di carichi fiscali pendenti entro quaranta giorni presuppone la prova della ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio. Il disconoscimento dell’autenticità della copia della richiesta, per essere efficace, non richiede formule sacramentali ma deve rispondere ai canoni della specificità e inequivocità. A fronte del disconoscimento, la parte che intenda avvalersi del documento ha l’onere di proporre istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., in mancanza della quale al documento non può riconoscersi valore probatorio. I timbri di ufficio apposti su un documento non integrano atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 c.c., salva la prova della loro riconducibilità a un pubblico ufficiale.
Il Fatto
La società, cessionaria di un ramo d’azienda, impugnava la cartella di pagamento con cui le era stato intimato, quale responsabile solidale ex art. 14 d.lgs. n. 472/1997, il pagamento di tributi e sanzioni maturati dalla società cedente. La contribuente invocava l’effetto liberatorio previsto dal terzo comma della norma, sostenendo di aver richiesto il certificato di carichi fiscali pendenti senza ricevere risposta dall’Ufficio entro il termine di quaranta giorni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo che l’istanza non fosse mai pervenuta e che fosse stata correttamente esperita l’azione esecutiva nei confronti della cedente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., sostenendo che la copia della richiesta dei carichi pendenti, recante i timbri dell’Agenzia, non fosse stata specificamente disconosciuta. La Suprema Corte ha rammentato che il disconoscimento non deve tradursi in formule sacramentali, ma deve rispondere ai canoni della specificità e inequivocità. Nel caso di specie, la deduzione dell’Ufficio era chiara: negazione della ricezione, riscontro di un diverso documento al numero di protocollo indicato e denuncia alla Procura della Repubblica. Tale condotta integra un’inequivoca contestazione di autenticità, con la conseguente esclusione del valore probatorio del documento in mancanza di istanza di verificazione.
Con riferimento al secondo e quarto motivo, dichiarati inammissibili per difetto di decisività, la Corte ha precisato che a fronte del disconoscimento la società avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.; in mancanza, il giudice non era tenuto né a ordinare l’esibizione dell’originale ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, né a motivare la negazione di efficacia probatoria. La CTR aveva inoltre accertato la falsità della copia, riscontrando al numero di protocollo indicato un diverso documento, e la ricorrente non aveva specificamente censurato tale accertamento, essendo il travisamento della prova censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 o 5, c.p.c.
Il terzo motivo, relativo alla natura di atti pubblici dei timbri, è stato ritenuto inammissibile per la mancata indicazione degli elementi di riconducibilità a un pubblico ufficiale, requisito necessario per l’applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c.; infondato, invece, nella parte in cui invocava l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., in presenza di una chiara contestazione di autenticità. Infine, il quinto motivo è stato respinto: la CTR aveva accertato l’assolvimento dell’onere di preventiva escussione della debitrice principale sulla base dei documenti in atti, senza che la ricorrente avesse articolato una censura per travisamento della prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
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