Rettifica della rendita catastale e sindacato di legittimità sulla stima (Cass. civ. Sez. 5 n. 17731 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione finanziaria abbia accettato la pratica DOCFA presentata dal contribuente ex art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, manifestando l’intenzione di superare il profilo di inammissibilità per carenza dei presupposti di legge, l’oggetto del contendere è l’accertamento della rendita, al di là dell’eventuale improprio utilizzo della procedura. Il ricorso per cassazione che censuri la valutazione di congruità della rendita, contestando l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che ha portato il giudice di merito a ritenere corretta la stima dell’ufficio, è inammissibile, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al controllo di legittimità. L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio sono attività riservate al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità se non per anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Il Fatto

La società contribuente aveva presentato una comunicazione DOCFA ai sensi dell’art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015, indicando per un’unità immobiliare in categoria speciale D la rendita di euro 4.758. L’Agenzia delle Entrate non condivideva la proposta e, con avviso di accertamento catastale, rideterminava la rendita in euro 7.760. La Commissione Tributaria Provinciale di Prato rigettava il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1348/2019, respingeva l’appello, ritenendo che la modifica della rendita proposta in DOCFA non fosse consentita e che la stima alla base dell’accertamento fosse congrua e corretta. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata si fonda su due autonome rationes decidendi: l’inammissibilità della procedura instaurata dal contribuente ex art. 1, commi 21 e 22, legge n. 208/2015 e la correttezza della rendita accertata dall’ufficio.

Tuttavia, il Collegio evidenzia che l’amministrazione, avendo rideterminato la rendita dell’immobile e manifestato l’intenzione di superare il profilo di inammissibilità della procedura azionata dalla contribuente per carenza dei presupposti, fa sì che l’oggetto del contendere vada riportato necessariamente all’accertamento della rendita, al di là dell’eventuale improprio utilizzo della procedura DOCFA. L’ufficio, avendo accettato la pratica e fondato su di essa la rettifica, determina che la questione centrale diventi la correttezza della stima.

Diventa quindi decisivo esaminare preliminarmente il secondo motivo di ricorso, con cui la società censurava la violazione di legge per l’erroneità del calcolo del costo di costruzione, eseguito sulla base del prezziario DEI. La Corte dichiara tale censura inammissibile, poiché disvela il tentativo di rimettere in discussione, sotto l’inappropriata doglianza di violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine alla congruità della rendita e, in particolare, l’apprezzamento delle risultanze istruttorie che ha portato a ritenere corretta la stima diretta dell’immobile, eseguita dall’ufficio ex art. 30 d.P.R. n. 1142/1949 mediante il procedimento indiretto previsto dall’art. 28 del medesimo regolamento.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass. 232/2026 e precedenti ivi citati). L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al controllo di legittimità, poiché non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di verificare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito.

Il vizio non può concretizzarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti né nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, che attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in vizio di legge costituzionalmente rilevante. È, pertanto, insindacabile il “peso probatorio” di alcune prove rispetto ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. La Corte rigetta quindi il ricorso e condanna la società alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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