Accertamenti OLAF e recupero dei dazi: prova contraria a carico dell’importatore (Cass. civ. Sez. V n. 7832 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell’OLAF ai sensi del Regolamento (CE) n. 1073 del 1999 hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari e, per la loro formazione e il valore di atti pubblici, possono essere posti anche da soli a fondamento degli avvisi di accertamento per il recupero dei dazi. Spetta al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria. Lo stato soggettivo di buona fede dell’importatore, richiesto dall’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, non ha valenza esimente in re ipsa, ma rileva solo in quanto riconducibile a una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra cui l’errore incolpevole non rilevabile dal debitore, purché imputabile a un comportamento attivo delle autorità doganali. In sede di legittimità resta estraneo al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. il sindacato sull’apprezzamento del materiale probatorio.

Il Fatto

A seguito di investigazioni dell’OLAF, l’Ufficio doganale aveva rettificato dichiarazioni d’importazione di lampade fluorescenti effettuate dalla società contribuente, accertando che merci dichiarate di origine tunisina provenivano dalla Cina e che quelle indicate come prodotte da una ditta beneficiaria di un dazio ridotto erano in realtà di altra fabbricazione. In relazione alle dichiarazioni presentate presso un diverso ufficio doganale, l’amministrazione aveva dapprima emesso un avviso ai soli fini interruttivi della prescrizione e poi un atto di accertamento definitivo.

La società impugnava quest’ultimo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando l’intervenuta decadenza. In appello la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il gravame dell’amministrazione, ritenendo che il termine applicabile fosse quello di prescrizione e riconoscendo piena valenza probatoria agli accertamenti OLAF. La contribuente propone così ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta integralmente il ricorso e conferma la legittimità della ripresa a tassazione. Sul primo motivo, relativo alla omessa pronuncia, la Corte ribadisce un principio consolidato: il vizio non ricorre quando la decisione, pur in assenza di una specifica argomentazione, adotti una soluzione contrastante con la pretesa della parte, comportandone il rigetto implicito. La reiezione tacita di un’eccezione non è censurabile per violazione di norma sul procedimento, ma semmai come violazione di legge o difetto di motivazione.

Quanto al secondo e al quinto motivo, con cui si deduceva la motivazione apparente, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è ormai circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. Il percorso logico della sentenza impugnata risulta intelligibile, sebbene sintetico: la CTR ha escluso la prescrizione, ha riconosciuto la rilevanza probatoria degli accertamenti OLAF e ha posto a carico dell’importatore la prova liberatoria, non fornita quanto alla buona fede.

Il terzo motivo, che contestava la qualificazione del rapporto OLAF come prova legale, è dichiarato inammissibile per genericità e contraddittorietà: la doglianza non riporta puntualmente il contenuto degli atti, così violando gli oneri di specificità e autosufficienza. Nel merito, la Corte conferma che le investigazioni OLAF «possono essere poste, anche da sole, a fondamento degli avvisi di accertamento», secondo un orientamento consolidato della stessa Sezione.

Sui motivi quarto e sesto, formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la Corte rileva la carenza del fatto storico decisivo. Le censure attengono in realtà alla valutazione del materiale probatorio, estranea al paradigma del vizio. La Corte osserva inoltre che il recupero a posteriori dei dazi non è subordinato all’annullamento del certificato di origine da parte dell’autorità straniera, essendo sufficienti le risultanze delle indagini degli organi ispettivi comunitari.

Sull’esimente dell’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia: i tre presupposti devono sussistere cumulativamente e la buona fede non vale in re ipsa. L’errore deve essere imputabile a un comportamento attivo dell’autorità doganale, non indotto da dichiarazioni inesatte dell’operatore o dei fornitori, rientrando il rischio commerciale nella sfera dell’importatore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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