Inerenza dei costi e onere probatorio del contribuente nel reverse charge (Cass. civ. Sez. V n. 34089 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’onere di provare l’inerenza dei costi portati in deduzione grava sul contribuente, che deve documentare l’esistenza e la natura dei costi, i relativi fatti giustificativi e la loro concreta destinazione alla produzione. Non è sufficiente la produzione di fatture recanti una descrizione generica delle prestazioni rese né la semplice contabilizzazione della spesa. La fattura, di per sé, non prova l’effettività della prestazione di intermediazione asseritamente svolta.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di produzione di casseforme in ferro, veniva destinataria di un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi ai fini IRES, IRAP e IVA per l’anno 2014, disconoscendo la deducibilità di un costo di 176.750 euro corrispondente a provvigioni che la società assumeva di aver corrisposto a un fornitore per la procurata conclusione di un’operazione commerciale con una società estera.
Veniva irrogata anche la sanzione amministrativa pecuniaria per omissione degli adempimenti connessi all’inversione contabile ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972. La società impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Milano, che respingeva il ricorso. La CGT di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 3632/2022, annullava parzialmente la pretesa impositiva, confermando invece la sanzione. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, applicando il principio della ragione più liquida, esaminava con priorità il secondo motivo di ricorso, relativo alla violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c. in materia di onere della prova.
Il motivo veniva ritenuto ammissibile, poiché non sollecitava un riesame delle valutazioni probatorie, ma denunciava un errore di diritto nell’interpretazione delle norme sull’onere probatorio in tema di costi deducibili. Nel merito, la Corte ribadiva che, in caso di contestazione dell’Amministrazione Finanziaria, spetta al contribuente dimostrare l’inerenza dei costi, documentando l’esistenza e la natura degli stessi e la loro destinazione alla produzione.
La Corte precisava che non basta produrre fatture con descrizioni generiche o la mera contabilizzazione della spesa, se non corroborate da altra documentazione idonea a ricavare la ragione e la coerenza economica della spesa. Nel caso concreto, i giudici regionali avevano ritenuto sufficiente la fattura emessa dal fornitore per dimostrare l’esistenza e l’inerenza del costo, senza verificare se l’attività di intermediazione trovasse adeguato riscontro documentale.
La Corte rilevava inoltre che la sentenza impugnata si era espressa in forma incerta e dubitativa e che il riferimento alle 37 mail era del tutto generico, non avendo i giudici dato conto del contenuto di quei documenti né della loro idoneità probatoria. Configurato l’error in iudicando, la Corte accoglieva il secondo motivo, assorbiva il primo e cassava la sentenza con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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