Accertamento analitico-induttivo e studi di settore: presunzioni anche uniche (Cass. civ. Sez. V n. 13979 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica dei redditi d’impresa, l’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 presuppone che la documentazione contabile sia, sul piano formale, complessivamente corretta, ancorché inattendibile nel suo contenuto. La ricostruzione fondata su presunzioni semplici non investe il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi, dei quali risulti provata aliunde la mancanza o l’inesattezza. Le presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su un elemento unico, purché preciso e grave. L’apprezzamento degli elementi presuntivi e probatori costituisce accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un contribuente, esercente commercio all’ingrosso di prodotti ittici, riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004. L’Agenzia delle entrate rilevava uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli emergenti dallo studio di settore applicabile, rideterminando i ricavi con gli elementi presuntivi propri dell’accertamento analitico-induttivo e contestando l’occultamento di ulteriori ricavi.

La Commissione tributaria provinciale rigettava le ragioni del contribuente; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, dolendosi dell’illegittimo ricorso al metodo analitico-induttivo in assenza dei presupposti, dell’omesso esame di fatti decisivi e dell’erronea applicazione della disciplina degli studi di settore.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama la giurisprudenza consolidata di legittimità: l’accertamento analitico-induttivo presuppone, a differenza di quello induttivo “puro”, una documentazione contabile formalmente corretta ma complessivamente inattendibile. La ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi, dei quali sia provata aliunde la mancanza o l’inesattezza (Cass., 21 marzo 2018, n. 7025). Le presunzioni non devono essere necessariamente plurime, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave (Cass., 14 ottobre 2020, n. 22184).

Nel caso concreto l’Amministrazione, partendo dallo scostamento tra ricavi dichiarati e risultati dello studio di settore, ha riscontrato ulteriori elementi e incongruenze, esaminate analiticamente nei gradi di merito, tra cui l’irrisorietà della percentuale di redditività dichiarata. Da tali elementi ha reputato complessivamente inattendibili i dati contabili e ha ricostruito il reddito agganciandosi ai risultati dello studio di settore. La Corte esclude così alcun illegittimo utilizzo del metodo di accertamento.

I motivi dal secondo al quinto sono trattati congiuntamente, perché con essi il contribuente contesta, sotto il profilo del vizio di motivazione o dell’errore di diritto, la ponderazione degli elementi allegati al giudizio. Le censure si rivelano inammissibili, perché in concreto rivolte al fatto: si contesta il procedimento logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Esse risultano inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile al caso di specie per effetto dell’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, trattandosi di decisione conforme, per i medesimi fatti, a quella di primo grado.

La Corte osserva, inoltre, che ogni questione proposta afferisce all’accertamento in fatto, riservato al giudice di merito. Anche il quinto motivo, pur invocando formalmente un errore giuridico in ragione dello scarso scostamento tra dichiarato e risultati dello studio di settore, si scontra con la piana lettura della sentenza: il giudice d’appello, nel reputare irrisoria la percentuale di redditività emergente dalla dichiarazione, ha compiuto un accertamento di fatto non rivedibile in legittimità. La sentenza impugnata non presenta errori materiali o vizi logici. Il ricorso è rigettato; nulla sulle spese, non avendo l’Agenzia controdedotto ritualmente. Restano ferme le conseguenze in ordine al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *