Ammissibile l’accertamento anticipato della causa di servizio per la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 158 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), del Codice di giustizia contabile, il ricorso pensionistico proposto da un dipendente ancora in attività volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità in funzione del futuro trattamento privilegiato, anche in assenza di una domanda amministrativa di pensione già presentata. La situazione giuridica del dipendente dichiarato permanentemente inidoneo al servizio, con transito nei ruoli civili e destinatario di un provvedimento negativo sulla causa di servizio, integra un interesse concreto ed attuale ad agire, poiché il diniego incide immediatamente sul futuro diritto alla pensione privilegiata negandone un presupposto essenziale. La pendenza davanti al TAR di ricorsi avverso i medesimi decreti di diniego non configura litispendenza, mancando identità di petitum e causa petendi, e non impone la sospensione del giudizio contabile, restando la Corte dei conti giudice competente in via esclusiva sull’accertamento del diritto a pensione privilegiata.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato e transitato nei ruoli tecnici dopo essere stato dichiarato inidoneo al servizio d’istituto, ha convenuto in giudizio l’INPS e il Ministero dell’Interno chiedendo il riconoscimento del diritto a conseguire, al momento della cessazione dal servizio, la pensione privilegiata ordinaria per una serie di infermità asseritamente contratte o aggravate in servizio.
Il ricorrente ha chiesto altresì l’annullamento dei provvedimenti che avevano negato la dipendenza da causa di servizio di tali patologie e una più favorevole classificazione tabellare per le infermità già riconosciute. L’INPS ha eccepito la prematurità della domanda, essendo il ricorrente ancora in servizio, e il vincolo negativo dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio; il Ministero ha sollevato la litispendenza rispetto ai ricorsi pendenti al TAR Abruzzo sugli stessi decreti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione di litispendenza sollevata dal Ministero. Il Collegio la ritiene infondata distinguendo con precisione l’oggetto dei due contenziosi: davanti al giudice amministrativo pende il giudizio di legittimità sugli atti amministrativi di diniego, davanti alla Corte dei conti un giudizio di merito sul diritto alla pensione privilegiata, in cui la causa di servizio rileva come elemento costitutivo del diritto stesso.
Mancando identità di petitum e causa petendi, le due azioni possono coesistere. La Corte osserva che il giudice amministrativo può al più annullare il provvedimento negativo, rinviando l’amministrazione a nuova valutazione, mentre la Corte dei conti può esaminare ex novo il merito tecnico e giuridico della pretesa, accertando essa stessa la causa di servizio con effetti vincolanti. In questa sede rileva la disapplicazione dell’atto amministrativo negativo ove illegittimo, ex art. 7, comma 2, c.g.c., senza attendere l’esito del giudizio davanti al TAR.
Il secondo passaggio riguarda l’ammissibilità dell’azione di accertamento anticipato. La Corte richiama l’orientamento consolidato – da ultimo avallato da una pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite – secondo cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento privilegiato, anche in assenza di domanda amministrativa di pensione.
La situazione del dipendente permanentemente inidoneo, transitato nei ruoli civili e destinatario di un diniego sulla causa di servizio, configura un interesse concreto ed attuale ad agire: l’atto negativo incide immediatamente sul futuro diritto alla pensione privilegiata e il dipendente ha titolo a chiedere un accertamento costitutivo su tale presupposto.
Nel merito, il punto centrale è il nesso di causalità o concausalità efficiente tra patologie e fatti di servizio. La Corte richiama l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, che richiede che i fatti di servizio abbiano rappresentato causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità, con incidenza qualificata e prevalente e non meramente occasionale. Stante la necessità di una valutazione medico-legale e il carattere divergente e non esaustivo delle valutazioni documentate, la Corte non esprime un giudizio definitivo e dispone consulenza tecnica, rinviando la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e le spese al merito.
Nota della Redazione
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