Sistema dei controlli interni degli enti locali richiede interventi correttivi per adeguatezza (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 25 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica affidata alla Sezione regionale di controllo sull’art. 148 del TUEL non si esaurisce in un giudizio di conformità formale dei referti, ma investe l’effettivo funzionamento del sistema integrato dei controlli interni. Quando emergono difformità rispetto al regolamento comunale e carenze nelle singole tipologie di controllo, la Sezione accerta l’adeguatezza parziale del sistema e invita l’ente ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari al superamento delle criticità. L’inerzia dell’ente rispetto a precedenti osservazioni della stessa Sezione costituisce autonomo profilo di criticità. La pronuncia di controllo non è un mero rendiconto informativo, ma attiva un obbligo di comunicazione degli interventi correttivi alla Sezione.
Il Fatto
Il Comune ha trasmesso, nel 2024, i referti annuali sul funzionamento dei controlli interni per gli esercizi 2022 e 2023, redatti secondo le linee guida della Sezione delle autonomie. Per i due esercizi precedenti la stessa Sezione si era già pronunciata con una delibera di controllo, senza ricevere alcun riscontro dall’ente.
All’esame della documentazione sono emersi profili di criticità che hanno condotto la Sezione a svolgere la verifica di cui all’art. 148 del TUEL e a pronunciarsi sull’adeguatezza del sistema.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce analiticamente il funzionamento delle diverse tipologie di controllo previste dal regolamento comunale e dal TUEL. Sul piano generale rileva che i controlli presentano difformità rispetto alle previsioni regolamentari, che il rapporto tra report programmati ed effettivamente prodotti non è soddisfacente e che non sono intervenute modifiche volte a una maggiore integrazione del sistema.
Il controllo di regolarità amministrativa e contabile risulta sostanzialmente insufficiente. L’ente non ha verificato le attestazioni sui pagamenti oltre i termini e non ha implementato procedure di monitoraggio del flusso di liquidazione delle fatture commerciali; non ha trasmesso direttive ai responsabili in caso di irregolarità e non ha previsto forme di vigilanza sugli agenti contabili.
Il controllo di gestione non è stato esercitato in conformità al regolamento: manca un sistema di contabilità economica per centri di costo, non sono stati elaborati indicatori e il controllo non è in grado di influenzare la riprogrammazione degli obiettivi. Parimenti il controllo strategico presenta criticità diffuse: nessun indicatore applicato, obiettivi strategici raggiunti pari a zero, assenza di deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi e mancata adozione del PEG.
Il controllo sugli equilibri finanziari è invece valutato complessivamente adeguato. Il controllo sugli organismi partecipati non può considerarsi adeguato, mancando una struttura dedicata e la conciliazione dei rapporti creditori e debitori. Superficiale è anche il controllo sulla qualità dei servizi, con standard non determinati in conformità alla Carta dei servizi e risultati delle indagini non pubblicati. Sul versante PNRR la Sezione rileva carenze nelle procedure antifeconde e nel monitoraggio in corso di gestione.
La Sezione accerta dunque l’adeguatezza parziale del sistema, invita l’ente ai necessari provvedimenti organizzativi e dispone che il Segretario generale comunichi gli interventi intrapresi, oltre alla trasmissione della pronuncia agli organi dell’ente e alla pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.