Rinuncia agli atti e estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 493 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, determina l’estinzione del processo, restando assorbita ogni ulteriore domanda. La declaratoria di estinzione consegue alla sola manifestazione di volontà del ricorrente, senza necessità di accettazione delle controparti quando non vi siano spese da regolare. Il giudice, preso atto della rinuncia, dichiara l’estinzione e provvede sulle spese, che possono essere compensate integralmente tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico, ha agito nei confronti dell’INPS e del Ministero della Difesa chiedendo la riliquidazione della pensione. A fondamento della domanda ha richiamato il decreto-legge n. 78/2010 e il cosiddetto tetto salariale, sostenendo che il blocco stipendiale non potesse essere esteso alle pensioni e invocando a sostegno alcuni precedenti giurisprudenziali.

La pretesa riguardava le classi e gli scatti maturati negli anni 2011-2015 e la condanna delle resistenti al pagamento degli arretrati, con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e interessi legali. Con successiva nota il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, rappresentando di non aver notificato il ricorso né il decreto di fissazione dell’udienza, e ha chiesto l’estinzione con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte prende atto della rinuncia agli atti depositata dal ricorrente e ne trae le conseguenze processuali. Il thema decidendum si esaurisce, pertanto, nella verifica dei presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo più in discussione il merito della domanda di riliquidazione pensionistica.

La rinuncia è intervenuta in una fase in cui il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati alle parti resistenti. Tale circostanza assume rilievo perché l’estinzione opera sul piano processuale senza necessità di una formale accettazione delle controparti, non essendovi spese da regolare tra i litiganti.

La Corte dichiara quindi l’estinzione del processo, con compensazione integrale delle spese. Nessuna pronuncia è resa sulle domande di merito, che restano travolte dalla chiusura del giudizio per fatto del ricorrente.

La decisione è assunta in composizione monocratica e definisce il giudizio con il solo capo estintivo, fissando il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza e disponendo la trasmissione alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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