Accertamento bancario su conti di terzi e prova del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 22697 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamenti bancari, la presunzione legale di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 opera anche per i conti formalmente intestati a terzi, purché l’Amministrazione fornisca la prova, anche per presunzioni qualificate, della disponibilità di fatto del conto in capo al contribuente. Ove questi, invitato a rendere giustificazioni nel contraddittorio endoprocedimentale, resti silente, l’Ufficio è esonerato da ogni ulteriore onere probatorio sulla riferibilità dei conti e delle somme, spettando al contribuente la prova rigorosa contraria. La documentazione non esibita in risposta all’invito è inutilizzabile in sede amministrativa e processuale, senza necessità di eccezione di parte. In tema di società a ristretta base, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è legittima e può essere vinta solo con la prova della mancata distribuzione o dell’estraneità alla gestione.
Il Fatto
L’Ufficio, all’esito di indagini bancarie su conti intestati alla società e ai soci, emetteva per il 2007 un avviso di accertamento verso la società per maggiori IVA, IRES e IRAP, e ulteriori avvisi verso i tre soci per maggiore IRPEF, sul presupposto di utili extracontabili distribuiti.
Dopo esiti divergenti nei primi due gradi, la società, i soci Mele e il socio estraneo al gruppo familiare impugnavano le pronunce della C.T.R. Lazio. Nel giudizio di legittimità i soci Mele definivano agevolmente le liti personali; l’Ufficio annullava parzialmente in autotutela l’avviso societario e, di riflesso, la pretesa verso il socio.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione, la Corte esamina prioritariamente l’accertamento societario, antecedente logico di quello dei soci. Il motivo sull’apparente motivazione della sentenza è rigettato: l’iter della C.T.R. è chiaro e si fonda sulla ritenuta mancanza di prova della riferibilità delle movimentazioni alla società.
Tale motivazione è però difforme dalla giurisprudenza di legittimità. L’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 pone una presunzione legale che non richiede i requisiti dell’art. 2729 cod. civ. e che investe prelevamenti e versamenti, salvo prova contraria analitica del contribuente. Per i conti intestati a terzi l’Ufficio deve provare la disponibilità di fatto, ma, se il contribuente è stato invitato e non ha giustificato, le operazioni confluiscono nell’accertamento induttivo e l’Amministrazione è esonerata da ulteriori allegazioni.
Quanto alla produzione documentale, il motivo dell’Ufficio è parzialmente fondato: l’omessa risposta all’invito ex art. 32 comporta l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta, non sanabile in appello, con preclusione operante anche senza eccezione. La sentenza impugnata non aveva verificato l’ammissibilità delle nuove produzioni.
È fondato anche il motivo sulla motivazione dell’avviso: la questione, non sollevata in primo grado, non poteva essere rilevata d’ufficio. Quanto al socio estraneo al nucleo familiare, la Corte conferma la presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base, superabile solo con prova contraria o di estraneità alla gestione. Rigettate le censure procedimentali, le sentenze sono cassate con rinvio.
Nota della Redazione
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